Ha fatto molto discutere l’articolo pubblicato da questa testata in merito al sondaggio di Skuola.net sulle gite scolastiche. In base a quanto emerso dalla rilevazione, emerge che uno studente su due quest’anno non farà il viaggio di istruzione dormendo almeno una notte fuori. Il motivo soprattutto è dovuto al frequente rifiuto degli insegnanti di accompagnare gli studenti in gita.
Secondo i docenti intervenuti sui nostri canali social, il gioco non varrebbe la candela: troppe responsabilità e compensi ridotti all’osso, per non dire nulli in molti casi. In questo articolo, però, proviamo a fare chiarezza sulla normativa e sui compensi dei docenti accompagnatori.
Nell’organizzazione della gita o viaggio d’istruzione, si deve tener conto del numero degli accompagnatori. Spesso gli stessi docenti fanno notare che sarebbe meglio avere più insegnanti a disposizione, per consentire una vigilanza agli alunni maggiore. Dall’altro lato, c’è però il fattore economico.
Pertanto, nel programmare viaggi e gite d’istruzione bisogna calcolare un accompagnatore ogni 15 alunni. In caso di aumento di unità partecipanti, sempre in base alle possibilità economiche delle scuole, si può optare per un massimo di 3 insegnanti per classe, ma per i motivi di cui sopra, resta una scelta poco battuta.
Sarà comunque stabilito un avvicendamento fra il personale accompagnatore, nel senso che bisogna evitare che lo stesso docente partecipi a più viaggi d’istruzione, ma pensare ad una “turnazione”.
La normativa di riferimento prevede il rimborso delle seguenti spese da parte della scuola di servizio
Viaggi di uno o più giorni in Italia
Viaggi di uno o più giorni all’estero:
Le spese, per essere rimborsate, devono essere documentate con ricevuta fiscale dettagliata, nonché con lo scontrino fiscale “parlante”, in cui oltre ad esserci il nome e il codice fiscale del docente, devono anche essere indicati nel dettaglio i singoli pasti consumati (primo, secondo, contorno, caffè ecc.).
E’ bene ricordare che le spese dei pasti vengono rimborsate sempre, tranne nel caso in cui sia previsto il “‘vitto gratuito completo” (colazione, pranzo e cena) derivante da accordi preventivi con agenzie viaggi, tour operator ecc.
Inoltre, bisogna sapere che le spese sostenute per i biglietti di accesso in strutture attrattive private in cui sia previsto il pagamento obbligatorio, nonché i biglietti o abbonamenti per usufruire dei mezzi pubblici in loco, devono essere rimborsate, dietro presentazione delle relative ricevute in originale che comprovano l’avvenuto pagamento, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 836/1973 e D.M. Ministero Affari Esteri del 23 marzo 2011.
Per quanto riguarda invece la domenica e/o i festivi inclusi nei viaggi d’istruzione e/o uscite didattiche, queste devono essere recuperati dai docenti che si propongono accompagnatori con i corrispondenti giorni di riposo compensativo. In alternativa devono essere retribuiti, in quanto corrispondono a prestazione lavorativa straordinaria.
Invece, l’indennità di missione e/o trasferta, come ricordato in un precedente articolo, è stata soppressa dalla Legge 266/2005, art. 1, comma 213 novellata dalla Legge 122/2010 art. 6 comma 12.
Questo è quanto previsto dalla normativa. In realtà, come ci segnalano da tempo molti lettori, queste regole non vengono rispettate del tutto.
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