Disabilità

Docente di sostegno, non è obbligato ad accompagnare l’alunno disabile in gita

Una docente di sostegno ci scrive, raccontandoci che il dirigente scolastico della scuola in cui presta servizio, le avrebbe ordinato di accompagnare in gita l’alunno disabile assegnatole.
La lettrice scrive che in genere lei ha sempre voluto accompagnare i suoi alunni, ma quest’anno non può farlo in quanto impossibilitata da motivi personali.

Autonomia scolastica: quando si organizza una gita si pensa al disabile

In via preliminare bisogna dire che i regolamenti alle visite guidate o ai viaggi d’istruzione degli Istituti scolastici sono autonomamente normati dai consigli d’Istituto, ascoltati ovviamente i pareri dei Collegi docenti. In questi regolamenti è di prassi riconfermato il comma 3 dell’art.8 della Circolare Ministeriale n.291 del 14 ottobre 1992.

Ancora più importante è sottolineare che nel momento in cui la scuola decide di organizzare un viaggio di istruzione, o altra iniziativa, per una o più classi, è bene tener conto di tutte le esigenze: di quelle didattiche, innanzitutto, ma poi anche dei costi, della sicurezza, dei tempi e delle distanze. Nel caso in cui ci siano alunni disabili, si progetterà il viaggio in modo che anche loro possano partecipare senza problemi.

Non esiste, tuttavia, alcuna norma specifica che prescrive come accudire lo studente con disabilità o da chi deve sorvegliarlo: la scuola, infatti, nella sua autonomia, predisporrà le misure più idonee per consentire all’alunno di partecipare a questa esperienza senza eccessivi rischi o disagi.

Nessun obbligo per i docenti di sostegno

E’ bene pertanto chiarire che non esiste alcun obbligo di partecipazione per l’insegnante di sostegno in caso di presenza dell’alunno disabile.

Infatti, la sorveglianza in questi casi può essere affidata all’insegnante di sostegno ma non necessariamente e quindi potrebbe essere designato anche un altro docenteo un operatore di assistenza, un collaboratore scolastico, un compagno di classe (nelle scuole superiori), un parente o ad altre figure, professionali o volontarie, ritenute idonee e, ovviamente, disponibili.

Questa figura, dovrà essere nota alla scuola e predisposta in via preliminare in modo da organizzare le uscite didattiche o gli eventi extrascolastici tenendo conto anche di queste necessità.

Certo, nella maggior parte dei casi, il docente di sostegno dà la propria disponibilità per accompagnare l’alunno con disabilità. Ma si tratta, ricordiamo, di una scelta volontaria e quindi non esiste alcun obbligo.

Esattamente come per gli altri insegnanti su posto comune, il docente di sostegno può rifiutarsi di andare in gita scolastica, anche se in presenza di un alunno disabile.

In caso di disabilità grave?

Questo vale anche anche nel caso in cui si tratti di un alunno con disabilità grave. In questi casi, infatti, sarebbe opportuno “invitare” alla gita o viaggio di istruzione un assistente all’autonomia.

Generalmente, a dire il vero, sono le stesse famiglie che già dispongono, nella maggior parte dei casi, di assistenti capaci e formati che conoscono perfettamente le esigenze dello studente. In questo caso, tali figure potrebbero diventare un utile supporto per l’accompagnatore designato.

Fabrizio De Angelis

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