La vicenda della esperienza di rafting che ha interrotto in modo drammatico una gita scolastica in Calabria fa molto discutere e molti docenti e dirigenti scolastici si pongono più di una domanda.
Tutto ruota però intorno ad un quesito: ma in casi come questo esistono responsabilità civili e penali in capo alla scuola e ai loro operatori ?
Premesso che la nostra risposta è di carattere assolutamente generale e non può in alcun modo riguardare il caso specifico, di cui non conosciamo i dettagli, possiamo però dire questo.
E’ chiaro che se nel corso di una gita scolastica si verifica un incidente in una sede non scolastica la prima responsabilità è in capo alla struttura che ha ospitato gli studenti.
Se si sviluppa un incendio in un teatro o in un cinema durante uno spettacolo a cui partecipano delle scolaresche, è del tutto evidente che alla scuola non possono essere addebitate delle colpe.
Ma la questione non è così semplice perché gli operatori che accompagnano gli studenti devono comunque assicurarsi che l’attività si svolga in condizioni di sicurezza: se per esempio nel cinema non vi sono posti sufficienti per accogliere tutti potrebbe esserci un problema di capienza della struttura e in caso di incidenti il giudice potrebbe chiamare in causa anche la scuola.
Questo ovviamente non significa che ci debba essere un controllo preventivo completo e “maniacale” (di tanto in tanto c’è anche chi sostiene che quando si sale su un pullman a noleggio gli accompagnatori debbano controllare anche lo stato degli pneumatici: ma questo è piuttosto discutibile perché richiede competenze tecniche che non rientrano nelle conoscenze del docente).
Come è noto l’organizzazione delle gite scolastiche prevede un iter preciso: il consiglio di istituto deve definire i criteri mentre al collegio dei docenti e ai consigli di classe spetta la concreta programmazione delle iniziative.
In alcuni casi è opportuno che le delibere siano adeguatamente motivate.
Non c’è bisogno di molte parole per motivare la valenza didattica della visita di un museo archeologico per una classe che studia la storia antica ma certamente potrebbe essere utile soffermarsi sulle motivazioni di una escursione di altro genere (non è detto che tutto debba essere “giocato” sulla didattica perché anche lo sviluppo delle relazioni e della socialità ha un ruolo importante nella formazione dei ragazzi).
Nella organizzazione delle gite va posta particolare attenzione verso le iniziative che esulano dalle quelle più consuete (visita a un museo o a una citta, partecipare a uno spettacolo o un evento sportivo, ecc…) perché in taluni casi potrebbero essere necessarie cautele e precauzioni particolari come peraltro prevede esplicitamente l’articolo 2050 del codice civile: “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
E’ evidente che per la visita ad un museo non è necessario adottare misure particolari, mentre cosa diversa è se si organizza una escursione in montagna.
Non è male poi verificare accuratamente le clausole dell’assicurazione stipulata dalla scuola: talora la Compagnia assicuratrice esclude espressamente alcuni tipi di danni, a partire da quelli derivanti dall’uso di particolari mezzi di trasporto (funivie e mezzi natanti).
Un’ultima considerazione: è vero che l’iter amministrativo della organizzazione della gita si conclude con l’autorizzazione formale firmata dal dirigente scolastico, ma questo non esclude responsabilità anche in capo ad altri soggetti.
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