In questo periodo si stanno svolgendo le gite scolastiche, momento tanto atteso per gli studenti, un po’ meno dai docenti, che non impazziscono all’idea di fare da accompagnatori.
Una volta ribadito che la partecipazione alla gita è facoltativa e non obbligatoria per gli insegnanti, proviamo a fare chiarezza in merito ai compensi che spettano ai docenti accompagnatori.
Nell’organizzazione della gita o viaggio d’istruzione, si deve tener conto anche del numero degli accompagnatori. Spesso gli stessi docenti fanno notare che sarebbe meglio avere più insegnanti a disposizione, per consentire una vigilanza agli alunni maggiore. Dall’altro lato, c’è il fattore economico, di cui parleremo a breve, che bisogna considerare.
Pertanto, nel programmare viaggi e gite d’istruzione bisogna calcolare un accompagnatore ogni 15 alunni. In caso di aumento di unità partecipanti, sempre in base alle possibilità economiche delle scuole, si può optare per un massimo di 3 insegnanti per classe, ma per i motivi di cui sopra, resta una scelta poco battuta.
Sarà comunque stabilito un avvicendamento fra il personale accompagnatore, nel senso che bisogna evitare che lo stesso docente partecipi a più viaggi d’istruzione, ma pensare ad una “turnazione”.
La normativa di riferimento prevede il rimborso delle seguenti spese da parte della scuola di servizio
Viaggi di uno o più giorni in Italia
Viaggi di uno o più giorni all’estero:
Le spese, per essere rimborsate, devono essere documentate con ricevuta fiscale dettagliata, nonché con lo scontrino fiscale “parlante”, in cui oltre ad esserci il nome e il codice fiscale del docente, devono anche essere indicati nel dettaglio i singoli pasti consumati (primo, secondo, contorno, caffè ecc.).
E’ bene ricordare che le spese dei pasti vengono rimborsate sempre, tranne nel caso in cui sia previsto il “‘vitto gratuito completo” (colazione, pranzo e cena) derivante da accordi preventivi con agenzie viaggi, tour operator ecc.
Inoltre, bisogna anche ricordare che le spese sostenute per i biglietti di accesso in strutture attrattive private in cui sia previsto il pagamento obbligatorio, nonché i biglietti o abbonamenti per usufruire dei mezzi pubblici in loco, devono essere rimborsate, dietro presentazione delle relative ricevute in originale che comprovano l’avvenuto pagamento, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 836/1973 e D.M. Ministero Affari Esteri del 23 marzo 2011.
Per quanto riguarda invece la domenica e/o i festivi inclusi nei viaggi d’istruzione e/o uscite didattiche, queste devono essere recuperati dai docenti che si propongono accompagnatori con i corrispondenti giorni di riposo compensativo. In alternativa devono essere retribuiti, in quanto corrispondono a prestazione lavorativa straordinaria.
Invece, l’indennità di missione e/o trasferta, come ricordato in un precedente articolo, è stata soppressa dalla Legge 266/2005, art. 1, comma 213 novellata dalla Legge 122/2010 art. 6 comma 12.
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