Ogni anno scolastico con i primi consigli di classe di ottobre, si verifica la disponibilità dei docenti per accompagnare i propri studenti nelle visite guidate e nei viaggi d’istruzione. Senza la disponibilità di qualche docente della classe, non è possibile organizzare nessuna visita guidata di un giorno e tantomeno i viaggi d’istruzione di più giorni. É importante sottolineare che la disponibilità data ad ottobre, come accompagnatore in visite guidate o viaggi d’istruzione, non corrisponde ad un obbligo ad accompagnare la classe in tali uscite. Tuttavia chi prende un impegno così importante avrebbe l’obbligo morale e deontologico, davanti ai colleghi e ai propri alunni, di onorare la disponibilità accordata ad inizio anno scolastico, senza tirarsi indietro al momento dell’uscita programmata.
Eppure accade, e non di raro, che docenti disponibili ad accompagnare gli alunni nella tale uscita, con tanto di loro nominativi scritti nei verbali dei consigli di classe di autunno, si titino indietro, per i più svariati motivi e all’ultimo momento, per accompagnare la classe durante una visita guidata o durante il viaggio d’istruzione.
Proprio per imprevisti del genere è sempre meglio trovare più di un accompagnatore e magari anche qualche supplente, che nel caso di default di qualche titolare possa prenderne il suo posto.
Bisogna precisare che non esiste nessun obbligo alla partecipazione delle iniziativa che si svolgono esternamente alla scuola, ed è quindi necessario che ogni docente dia il proprio consenso a partecipare ad un’uscita come accompagnatore. Quindi non esiste la possibilità da parte del dirigente scolastico di fare un ordine di servizio che obblighi un docente ad accompagnare una classe in un’uscita per cui il docente non fosse disponibile.
La disponibilità del docente diventa una condizione necessaria affinché si assuma tutta la responsabilità che comporta la vigilanza per le uscite guidate. Un tempo quando ancora non c’era l’autonomia scolastica era in vigore una Circolare Ministeriale, la 291 del 14 ottobre 1992 in cui all’art. 8, comma 1, veniva chiarito che l’accettare l’incarico di accompagnatore comporta l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all’art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave, ma nella stessa circolare all’art. 8, comma 3, veniva anche spiegato che ai fini del conferimento dell’incarico, il direttore didattico o il preside, nell’ambito delle indicazioni fornite dal consiglio di circolo o di istituto e secondo le modalità e i criteri fissati al precedente capoverso, individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità, prima di procedere alle relative designazioni. La medesima linea procedurale sarà seguita ai fini delle eventuali integrazioni o sostituzioni, ove non sia stato raggiunto il numero degli accompagnatori richiesto. Quindi nessun obbligo esisteva per i docenti ad accompagnare gli alunni nelle visite guidate o nei viaggi d’istruzione, ma questo dipende dalla libera disponibilità del docente che in nessun caso può essere indotto ad accettare tale responsabilità sotto l’intimazione di un ordine di servizio. Oggi in regime di autonomia scolastica, i regolamenti alle visite guidate o ai viaggi d’istruzione sono autonomamente normati dai consigli d’Istituto, ascoltati ovviamente i pareri dei Collegi docenti. Tuttavia di regola, restano validi in tutte le scuole i principi cardine riguardanti gli accompagnatori delle uscite, espressi nella vecchia circolare di epoca ante autonomia scolastica.
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