Fra qualche settimana inizieranno le gite scolastiche e i viaggi d’istruzione nelle scuole italiane, per la felicità di tutti gli studenti. Anche se, come abbiamo visto in precedenza, sono sempre meno i docenti disposti ad accompagnare gli studenti, vogliamo fornire una piccola guida che riguarda gli insegnanti che decidono di partecipare alle gite scolastiche.
Non c’è alcun obbligo di accompagnamento
Prima di tutto bisogna ricordare che non esiste alcun obbligo di accompagnamento per i docenti. Infatti, per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione sono definibili come un impegno di natura extrascolastico, con un orario di servizio differente da quello curricolare di insegnamento e con maggiori carichi di responsabilità.
È consuetudine in tutte le scuole chiedere in sede di Consiglio di classe, secondo le disposizioni discusse in Collegio e deliberate in Consiglio di Istituto, quali sono i docenti disponibili ad accompagnare gli studenti in un’uscita o in un viaggio di istruzione. Senza la disponibilità dei docenti accompagnatori nessuna uscita o viaggio potrà essere organizzato. Ad ogni modo, i regolamenti dei Consigli di Istituto, sono di norma fondati sulle indicazioni del comma 3 dell’art.8 della Circolare Ministeriale n.291 del 14 ottobre 1992, in cui è chiarito che ai fini del conferimento dell’incarico, il direttore didattico o il preside, nell’ambito delle indicazioni fornite dal consiglio di circolo o di istituto e secondo le modalità e i criteri fissati al precedente capoverso, individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità, prima di procedere alle relative designazioni.
Docenti accompagnatori
Anche se non si tratta di un obbligo, è preferibile scegliere un docente accompagnatore che insegni una disciplina attinente al viaggio o gita. Così come, nel caso di una gita o viaggio a tema sportivo sarebbe preferibile scegliere un docente di educazione fisica. Inoltre, in caso di viaggio all’estero, è bene scegliere un accompagnatore che possieda una buona conoscenza della lingua inglese o del luogo da visitare.
Quanti docenti accompagnatori
Nell’organizzazione della gita o viaggio d’istruzione, si deve tener conto anche del numero degli accompagnatori. Spesso gli stessi docenti fanno notare che sarebbe meglio avere più insegnanti a disposizione, per consentire una vigilanza agli alunni maggiore. Dall’altro lato, c’è il fattore economico, di cui parleremo a breve, che bisogna considerare.
Pertanto, nel programmare viaggi e gite d’istruzione bisogna calcolare un accompagnatore ogni 15 alunni. In caso di aumento di unità partecipanti, sempre in base alle possibilità economiche delle scuole, si può optare per un massimo di 3 insegnanti per classe, ma per i motivi di cui sopra, resta una scelta poco battuta.
Sarà comunque stabilito un avvicendamento fra il personale accompagnatore, nel senso che bisogna evitare che lo stesso docente partecipi a più viaggi d’istruzione, ma pensare ad una “turnazione”.
Dopo il viaggio d’istruzione
Una volta concluso il viaggio d’istruzione, sono tenuti ad informare gli organi collegiali e il preside su eventuali problemi avuti nel corso del viaggio, compreso il servizio dell’agenzia o ditta di trasporto. In tal caso, il preside riferisce all’USR tutte le informazioni ed eventualmente, in caso di disservizi ripetuti da parte delle agenzie di viaggio e trasporto.
Compensi accompagnatori
Come ricorda anche la UIL Scuola, la finanziaria 2006 e la legge 78/2010 hanno abolito i compensi a cui avevano diritto i docenti che accompagnavano gli alunni nei viaggi in Italia e all’estero. Pertanto, i docenti accompagnatori saranno pagati con il FIS.
Ecco la procedura da seguire:
1. Il collegio dei docenti inserisce i viaggi di istruzione nel PTOF, dopo aver accertato la disponibilità del personale ad accompagnare gli alunni, con un compenso a carico del fondo;
2. il consiglio di circolo o di istituto delibera l’attuazione dei viaggi di istruzione e la spesa relativa;
3. la contrattazione di istituto, sulla base delle risorse disponibili, stabilisce l’entità del compenso (orario o forfettario), che viene liquidato al rientro del viaggio e –comunque- non oltre il 31 agosto (art. 6, c. 4 del CCNL).
Alunni disabili
Come riportato in precedenza, nel caso in cui ci siano alunni disabili, si progetterà il viaggio in modo che anche loro possano partecipare tranquillamente.
A tal proposito non esiste alcuna norma specifica che prescrive come accudire lo studente con disabilità o da chi deve sorvegliarlo: la scuola, nella sua autonomia, predisporrà le misure più idonee per consentire all’alunno di partecipare a questa esperienza senza eccessivi rischi o disagi.
Ne consegue, che la sorveglianza potrà essere affidata all’insegnante di sostegno ma non necessariamente; infatti potrebbe essere designato anche un altro docente, o un operatore di assistenza, un collaboratore scolastico, un compagno (nelle scuole superiori), un parente o ad altre figure, professionali o volontarie, ritenute idonee e, ovviamente, disponibili. Tale figura, quindi, dovrà essere nota e predisposta dalla scuola in via preliminare in modo da organizzare le uscite didattiche o gli eventi extrascolastici tenendo conto anche di queste necessità.