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Giudice del lavoro: non è legittimo imporre il coordinamento al docente

Arriva un’importantissima sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Cosenza. In tale sentenza è scritto che il Ds non può obbligare il docente a fare il coordinatore di classe.

La sentenza del Tribunale cosentino   è perfettamente in linea con quanto sostenuto dalla nostra testata giornalistica in  un articolo del 20 settembre 2016.

Questa sentenza nasce da un ricorso di due docenti del Liceo Scientifico “Fermi” di Cosenza, destinatarie della nomina a coordinatrice di classe adottata unilateralmente e d’ufficio dalla dirigente scolastica. Quanto suddetto accadeva nell’anno scolastico 2013/2014, dove le 2 docenti obbligate a svolgere il ruolo di coordinatrici di classe, comunicavano la propria non disponibilità ad accettare tale funzione aggiuntiva.  Seguiva una corrispondenza tra le docenti e la dirigente, che si concludeva con un provvedimento disciplinare della dirigente nei loro confronti. La FLC-CGIL di Cosenza ha sostenuto le ragioni delle due docenti, in quanto ogni incarico non previsto dal CCNL non può essere imposto d’autorità ma deve essere sempre concordato. Questa tesi, oltre ad essere ovvia ed evidente, era anche supportata da una serie di sentenze tutte favorevoli ai lavoratori.

Il Tribunale del lavoro di Cosenza  ha dato pienamente ragione alle docenti! Non è legittimo nella maniera più assoluta attribuire questi incarichi in maniera arbitraria da parte del dirigente senza che vengano accettati dal lavoratore e conseguenzialmente il provvedimento disciplinare deve essere annullato. Quindi l’atto della ex dirigente scolastica del Liceo Scientifico “Fermi “di Cosenza, come con tutta chiarezza appariva già all’epoca, era assolutamente illegittimo. La Flc Cgil di Cosenza ricorda che alle due docenti, in sede di conciliazione, era stato proposto, dal rappresentante legale della ex dirigente scolastica, la contropartita, del ritiro dei provvedimenti disciplinari in cambio dell’accettazione del diktat dirigenziale! In buona sostanza: “Ritiro la sanzione disciplinare, ma voi svolgete la funzione di coordinatrici di classe”.

Nella sentenza è scritto   che il ricorso delle 2 docenti “è pienamente fondato, ed è fondata, in particolare, la deduzione che esclude il carattere obbligatorio dell’attività delegata alla ricorrente ed il cui mancato assolvimento è stato posto a fondamento della sanzione disciplinare in questa sede impugnata”.

Il giudice, dott. Vincenzo Lo Feudo, spiega, citando tutte le norme contrattuali e legislative, che il ruolo di segretario del Consiglio di classe è una figura che è stata prevista e disciplinata dalla legge, con la prerogativa da parte del Dirigente scolastico di attribuire questo ruolo ad uno dei docenti del Consiglio di classe. Quindi la funzione di Segretario verbalizzante del Consiglio di classe, “attribuibile” ad uno dei docenti della classe da parte del Ds, assume carattere di “doverosità” da parte dell’insegnate.

Invece la mancata “previsione legale” del ruolo di coordinatore (che pure può essere individuato da un atto interno) esclude che le relative funzioni siano da ritenersi “doverose”, con la conseguenza che l’incarico, eventualmente attribuito, possa essere rifiutato.

Per cui si tratta di un’importantissima sentenza che restituisce giustizia alle due docenti, ingiustamente sanzionate. 

sentenza.pdf

Lucio Ficara

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