Ogni giorno doveva fare 45 Km di andata e altrettanti di ritorno, nonostante ci fosse libero il posto in una delle sedi che aveva richiesto per la mobilità e fosse beneficiaria dell’art.33 commi 5 e 7 della legge 104/92.
Sulla vicenda è arrivata il 5 dicembre 2017 l’ordinanza del giudice del lavoro del Tribunale di Paola (Cosenza) che ha trasferito immediatamente la docente, assistita dall’avv. Maria Valentina Ricca per conto della Flc Cgil di Cosenza, in una scuola del comune di residenza, dove potrà meglio assistere la figlia disabile.
COSA ERA ACCADUTO NELLA MOBILITA’ PROVINCIALE DI COSENZA 2017/2018
La docente aveva presentato domanda di trasferimento dall’Istituto Alberghiero di Paola in provincia di Cosenza in relazione ad una delle sedi scolastiche, indicate nel modulo di domanda di mobilità, ubicate in un Comune viciniore rispetto alla propria residenza (RENDE), precisando all’uopo di avere diritto alla precedenza prevista dall’art. 33, commi 5 e 7, L. n. 104/92 per assistenza al figlio disabile in situazione di gravità. Al momento della pubblicazione degli esiti della mobilità 2017/2018 della scuola secondaria di II grado per la classe di concorso A045 Economia aziendale, la docente non ha avuto il trasferimento, ma quello che più è strano, è che tra le cattedre rimaste libere dopo i trasferimenti provinciale c’è un posto in una scuola che la stessa docente aveva richiesto.
RECLAMO AVVERSO PER ERRORE MATERIALE
La docente seguita dalla Flc Cgil di Cosenza ha cercato di comprendere dove fosse l’errore e come si potesse ovviare al mancato trasferimento. In un primo tempo l’Ambito Territoriale di Cosenza aveva dato delle speranze di intervento per rimediare a quello che sembrava essere un errore materiale di procedura dei trasferimenti. Ma poi dopo alcune settimane, la docente ha dovuto presentare un ricorso d’urgenza al giudice del lavoro del Tribunale di Paola per ottenere il diritto di essere trasferita nella sede dell’IIS “LS-ITGC CASTROLIBERO.
ORDINANZA DEL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI PAOLA
L’avv. Maria Valentina Ricca ha motivato l’urgenza puntualizzando i due requisiti concorrenti e non alternativi del fumus boni iuris e del periculum in mora. Ciò posto, la richiesta avanzata dalla ricorrente, con istanza di mobilità provinciale per le sedi scolastiche nel Comune di Rende e nel limitrofo Comune di Castrolibero per l’a.s. 2017/2018, con diritto di precedenza ex art. 33 l. 104/92 – risultando documentato essere il figlio, residente in Rende, portatore di stato di handicap grave, ai sensi dell’art. 33, co. 3, l. 104/92 (cfr. all. 7 fasc. inform. ric.) – appare fondata.
Conclusivamente, in accoglimento del ricorso cautelare, deve riconoscersi il diritto di precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92, in favore della docente, nelle operazioni di mobilità provinciale per l’a.s. 2017/2018, secondo l’ordine di preferenza da lei indicato nella istanza presentata in via amministrativa, ordinando in via cautelare all’Amministrazione convenuta di trasferire la ricorrente, sulla scorta di detto diritto di precedenza, presso l’IIS “LS-ITGC CASTROLIBERO”, sulla cattedra interna classe di concorso A045 (ex A017).
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