Categorie: Mobilità

Gli ambiti territoriali e la perdita della titolarità

La formazione degli ambiti territoriali, che dovrebbe avvenire entro il giugno 2016, sta creando non poche contestazioni e paure soprattutto per quei docenti che sono in esubero e temono di andare in soprannumero nei prossimi anni scolastici.

La posta in gioco è la titolarità nella scuola, che, per chi dovesse essere assegnato in un ambito territoriale, verrebbe persa per sempre. Su questo punto della perdita della titolarità nella scuola per chi dal 2016/2017 andrà in soprannumero, si concentra la contestazione e la protesta di tantissimi docenti.
La norma che regola l’assegnazione dei docenti in un ambito territoriale è il comma 73 dell’art.1 della legge 107/2015. In tale comma è specificato che Il  personale  docente  già  assunto   in   ruolo   a   tempo indeterminato alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge conserva  la  titolarità  della  cattedra  presso   la   scuola   di appartenenza. Successivamente nello stesso comma è ulteriormente specificato che il  personale  docente  in  esubero   o   soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali.
Quindi appare chiaro che chi dovesse andare in soprannumero nell’anno scolastico 2016/2017 subirà l’onta di essere assegnato negli ambiti territoriali. Stessa sorte toccherà anche a chi andrà in soprannumero negli anni successivi al 2016/2017, in quanto da questo anno scolastico la mobilità territoriale e professionale del personale docente  opera  esclusivamente tra gli ambiti territoriali. In buona sostanza chi andrà in soprannumero dal 2016/2017 si gioca per sempre la titolarità nella propria scuola e sarà poi vincolato alla chiamata diretta triennale del dirigente scolastico di turno.
I docenti contestano fortemente questa norma che cambia di fatto il profilo giuridico del docente, declassandolo da titolare di scuola a titolare di ambito territoriale. Inoltre si potrebbe verificare che in una data classe di concorso di un dato Comune, un docente con 180 punti vada in soprannumero nella sua scuola, per carenza di iscrizioni o di classi, mentre un altro docente titolare della stessa classe di concorso, ma in altra scuola dello stesso Comune con 90 punti non vada in soprannumero, quindi a finire nell’ambito territoriale andrebbe il docente con più punti, mentre quello con meno punti resterebbe comodamente titolare nella sua scuola. Come rimediare a ingiustizie del genere?
Forse bisognerebbe provvedere ad abolire le graduatorie d’istituto e istituire le più eque graduatorie di ambito territoriale. Una cosa è certa: “la legge 107/2015 è molto carente dal punto di vista dell’equità e dei giusti diritti dei docenti e inoltre crea una differenza giuridica tra i docenti, che francamente è inaccettabile”.

Lucio Ficara

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