Le analisi, le prese di posizione, i commenti relativi alla legge 107 esemplificano l’aforisma del titolo: un corretto rapporto con la realtà avrebbe richiesto un’oculata scelta del punto di vista.
Il provvedimento di riforma è stato letto per parti, segmentandolo in funzione dei propri convincimenti o dei propri interessi.
Non è stata smascherata e contestata l’assenza di fondamenta de la buona scuola, edificata sul nulla: “La presente legge dà piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni”.
La legge 59/97 aveva trasferito la funzione legislativa al governo, mandato che si è esaurito con la promulgazione del relativo provvedimento. Proprio come avviene nelle basi spaziali: due le componenti dei missili, la navicella e i propulsori con il carburante. La buona scuola colloca la cabina di pilotaggio sui serbatoi che, svuotati, sono abbandonati nello spazio: i piani di volo elaborati dal centro di controllo della missione spaziale sono carta straccia.
L’analogia svela il bubbone: la legge 107 è carica d’antinomie. Il suo contrasto con la carta costituzionale è oggetto dello scritto “L’inoppugnabile dimostrazione dell’incostituzionalità della legge n. 107/2015”, visibile in rete. In questa sede si tratteggia la ratio delle disposizioni vigenti che, per la loro contrapposizione alla legge di riforma, sono tacitamente abrogate.
MISSION
La funzione educativa, finalità del precedente assetto, è stata cassata. La promozione di “capacità e di competenze, generali e specifiche, attraverso conoscenze e abilità” è stata rimpiazzata dall’elencazione di competenze generali. Le potenzialità degli studenti erano il cardine del servizio scolastico: orientavano tutti gli insegnamenti. La definizione per elencazione delle mete formative, oltre a esigere l’adeguamento degli studenti all’esistente, parcellizza e svaluta l’attività docente.
La scuola perde la sua specificità per allinearsi a quanto avviene in campo universitario.
AUTONOMIA
L’occultamento soppressivo del DPR sull’autonomia delle istituzioni scolastiche è la necessaria conseguenza della modifica della mission dell’istituzione.
L’art. 1 del decreto delegato aveva come riferimento una scuola unitaria, coordinata, con docenti il cui onere principale era la progettazione collegiale, caratteri incompatibili col nuovo modello scolastico.
COLLEGIALITA’
La struttura decisionale del TU 94 è rasa al suolo. Il Consiglio di circolo/d’istituto è stato espropriato delle responsabilità strategiche: non “elaborerà e adotterà gli indirizzi generali” per vincolare, deliberando i “criteri generali della programmazione educativa” i lavori del Collegio dei docenti.
Il consiglio di classe, a causa della parcellizzazione degli insegnamenti, perde la sua ragion d’essere.
STRUTURA ORGANIZZATIVA
Il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni amministrative, che il decreto delegato sulla dirigenza pubblica aveva mutuato dalle scienze dell’amministrazione, è eluso. Il dirigente accentra responsabilità disomogenee.