Gli atti di culto a scuola sono consentiti

Il Coordinamento Regionale Siciliano dei COBAS con la lettera del 3 marzo 2014 ha inteso evidenziare in modo superficiale ed erroneo ai Dirigenti scolastici che non sono consentiti atti di culto in orario scolastico e, rifacendosi al testo della sentenza del TAR Emilia Romagna n. 250/1993, afferma che questi possono essere causa “del turbamento e dello sconvolgimento dell’attività scolastica”.
A dire il vero a turbare e sconvolgere l’attività scolastica, in questi tempi difficili, siano ben altre problematiche, ad es. i feroci tagli di personale in questi anni, l’aumento degli studenti bocciati e di coloro che non sono stati scrutinati, le aule scolastiche inadeguate e poco sicure dal punto di vista dell’edilizia, il mancato successo scolastico per i tutti i nostri studenti. Tuttavia, pur essendo trascorsi 21 anni dalla sentenza citata, non vogliamo sottrarci dall’offrire un contributo di idee – fondate sull’intera documentazione giuridica – per una serena riflessione sulla questione.
Il riferimento di partenza è quello relativo alla sentenza del TAR Emilia Romagna n. 250/1993 con la quale la magistratura amministrativa afferma il principio, certamente condivisibile, che “le celebrazioni di riti e le pratiche religiose non sono “cultura religiosa”, ma essi sono esattamente il colloquio rituale che il credente ha con la propria divinità”. Da ciò ne deriva, afferma il TAR, che tali atti si compiano “unicamente nei luoghi a essi naturalmente destinati, che sono le chiese”, non è quindi possibile che siano “previsti in luogo e in sostituzione delle normali ore di lezione”.
Ciò premesso, tuttavia, bisogna anche riferire che nello stesso anno (1993) sul tema generale della laicità dello Stato si è espressa la Corte Costituzionale (sentenza n. 195/1993) affermando che tale principio “implica non l’indifferenza dello Stato dinnanzi alle religioni, ma la garanzia statale per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale”.
E’ evidente allora che il problema è legato alle modalità attraverso le quali lo Stato (e quindi le autonome amministrazioni scolastiche) consente agli studenti l’espressione di atti di culto (certamente costituzionalmente tutelabili per ciò che rappresentano nella sua sfera privata).
Inoltre, il Consiglio di Stato con le ordinanze n.391 e n.392 del 26 marzo 1993 ha affermato la legittimità della Circolare 13377/544/MS del 13 febbraio 1992 (impugnata al citato Tar Emilia Romagna) ed ha precisato che la delibera degli organi collegiali dell’istituzione scolastica non possono imporre “agli alunni non avvalentesi dell’insegnamento della religione cattolica di restare in classe a compre attività didattica durante lo svolgimento di cerimonie religiose del culto cattolico”.
Il DPR n. 567/1996 recante la “Disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche” ha previsto che le istituzioni scolastiche “definiscono, promuovono e valutano (…) iniziative complementari ed integrative dell’iter formativo degli studenti” (art. 1, comma 1) queste ultime intese come “occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile” (art. 1, comma 3), attivate tenendo conto delle concrete “esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie” (art. 1, commi 2-3) (Parere Avvocatura Generale dello Stato dell’8 gennaio 2009).
A fronte di questi elementi riteniamo che le Istituzioni scolastiche possano (con apposita delibera degli OO.CC.), proprio in considerazione della non indifferenza dello Stato per tutte le espressioni della vita sociale dello studente-cittadino, decidere di informare studenti e famiglie circa lo svolgimento di atti di culto, che si svolgano “fuori dalla scuola e dalla programmazione didattica”, oppure “nella scuola in orario extracurriculare” o “fuori dalla scuola in orario scolastico”, assicurando a tutti gli alunni/studenti la libertà di parteciparvi o meno.
E’, in fondo, la medesima attenzione che si può avere per una manifestazione esterna alla scuola (ma alla quale la scuola non può essere indifferente) nell’ambito di attività sportive, di tutela dell’ambiente, di promozione della pace, di scambio interculturale ed altro.
Noi pensiamo ad una scuola non estranea al “vissuto” di chi la frequenta.
Pertanto, i Dirigenti scolastici che consentissero gli atti di culto nell’osservanza dei limiti sopraindicati non avrebbero alcuna contestazione di addebito e valutazione negativa.
Distinti saluti

Il Vice Coordinatore Nazionale della FGU
Prof. Orazio Ruscica
(Segretario Nazionale SNADIR)

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