A parte alcuni rarissimi storici licei musicali sperimentali che già da decenni esistono, per l’anno scolastico 2009/10 il Miur decide finalmente di inserire all’interno del riordino dei licei anche il Liceo Musicale nonché quello Coreutico auspicando di creare quel tassello mancante per il percorso verticale degli studi musicali, che dovrebbe iniziare nelle scuole elementari, passare per le scuole secondarie di primo grado con indirizzo musicale e concludersi con i conservatori ovvero con l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.
Dall’anno scolastico 2009/10 ad oggi il numero dei licei sul territorio nazionale si è moltiplicato in maniera impressionante ma la distribuzione è risultata da subito disomogenea: province che hanno più licei nel loro territorio e province dove il Liceo Musicale è assente.
Solamente alcuni rarissimi istituti hanno 2 o 3 sezioni, tutti gli altri ne hanno una sola e questo ha impedito il diffondersi dell’insegnamento degli strumenti meno conosciuti ma indispensabili nella formazione di un organico cameristico e orchestrale (ad esempio l’oboe, il fagotto, il corno, ecc.) ma a questo ha provveduto non una legge, non un decreto, ma bensì una nota del Miur del 15 maggio 2017 riguardante le dotazioni organiche che recita “Le sezioni del liceo musicale e del liceo sportivo sono attivate nel limite di una sezione per ciascuna provincia”.
Si badi bene: non un liceo per provincia ma una sezione! E nella stessa nota viene espresso anche il limite massimo di alunni per ciascuna classe, ovvero 27 e come se non bastasse anche le ore di insegnamento di primo strumento ridotte a 6 (1 ora a settimana per i primi quattro anni e 2 ore per l’ultimo anno) contro le 8 ore previste dal DPR 89/2010, nonostante la sentenza del TAR Lazio del 6 ottobre 2016 che respingeva l’interpretazione di ore d’ascolto al posto di ore effettive di insegnamento. Insomma, una sorta di ingessatura del Liceo Musicale che di fatto impedisce l’inserimento di “nuovi e diversi” strumenti musicali.
Ritornando alla nascita dei Licei Musicali nell’anno scolastico 2009/10, il Miur non avendo programmato a monte un sistema di reclutamento che ponesse docenti idonei all’insegnamento dello strumento musicale e delle materie teoriche di indirizzo, si affida al sistema delle utilizzazioni dando la possibilità ai docenti delle ex magistrali (ex classe di concorso A031) e ai docenti di ruolo delle ex classi di concorso A032 (Educazione musicale nella scuola media) e A077 (strumento musicale nella scuola media) di poter contribuire alla nascita della nuova istituzione.
Qui non senza inserire dei paletti di ingresso, come l’aver insegnato strumento nelle ex magistrali e il più discusso di tutti, ovvero un canale privilegiato per quel personale che aveva svolto progetti grazie alla L. 440/97 e secondo quanto specificato dalla nota 6747/2010.
I progetti secondo la L. 440/97 non sono stati altro che servizi laboratoriali di qualsiasi durata, anche di pochissime ore, svolti senza alcuna chiamata da graduatorie, senza alcuna oggettiva verifica della qualità e che non assegnavano alcun punteggio nelle graduatorie dei docenti.
Una precedenza tanto discutibile che guarda caso fu poi fatta sparire, da chi legifera, a partire dall’anno 2013/14 nei relativi CCNI sulle utilizzazioni.
Ma è grazie a questa precedenza, una sorta di peccato originale e attraverso il perpetuarsi delle conferme per coloro che ormai avevano iniziato ad essere utilizzati che molti docenti ottengono per l’anno scolastico 2017/18 il passaggio di ruolo o di cattedra.
Infatti, attraverso il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, sottoscritto il giorno 11 aprile 2017 si da priorità ai passaggi di ruolo o cattedra in base al numero degli anni di effettivo servizio nei Licei Musicali e non in base alla totale anzianità di servizio di ciascun docente.
Insomma chi era riuscito ad entrare fin dall’inizio grazie ai progetti effettuati secondo L. 440/97 viene premiato.
Ora mi si consenta di fare qui una riflessione, perché chi scrive qui ha fatto parte di quella che fu la contrattazione, presso la Direzione scolastica di I grado, per l’istituzionalizzazione della scuole medie ad indirizzo musicale e che in base alla legge 124/1999 si concluse con il D.M. del 6 agosto 1999.
In quella contrattazione non solo erano previsti gli anni di insegnamento specifico ma ad essi andavano aggiunti gli anni di insegnamento totali e inoltre c’era una voce non contemplata ora per i licei musicali: il “punteggio dei titoli artistici e professionali” che dava garanzia affinché coloro che si accingevano ad insegnare fossero anche professionisti della musica.
Questa voce “titoli artistici e professionali” imprescindibile per coloro che insegnano in una istituzione di più alto rango quale il Conservatorio non viene presa in considerazione neanche nel Bando di Concorso 2016 indetto per insegnare anche nei licei musicali.
Concorso al quale i docenti di ruolo non hanno potuto partecipare, concorso che non prevedeva il possesso di percorsi abilitanti – al contrario per i Licei Coreutici è stato tutto rinviato per predisporre percorsi abilitanti: (art. 2, comma 3, bando concorso 2016 secondaria) – concorso che prevedeva nelle commissioni la presenza degli stessi docenti utilizzati nei licei musicali che rischiavano di perdere il posto una volta inseriti i vincitori!!!
Un concorso insomma “calato” non si sa come e che non dava luogo, in parallelo, ad un concorso riservato per gli insegnanti di ruolo che già da molti anni lavoravano e avevano contribuito sul campo alla nascita e alla crescita di una nuova istituzione. Ma a questo problema si è “risolto” con il 50% (art.8 comma 12 del CCNI 11/4/2017).
Un numero, quello in percentuale, che non è altro che la punta di un iceberg di un “pensiero” ragionieristico piuttosto che la volontà di far prevalere la qualità nella scuola. Un numero che ha accontentato molti e che ha scontentato troppi.
Ha accontentato sicuramente coloro che grazie al “peccato originale” (leggasi la L. 440/97 di cui sopra) o che per altri motivi (soprannumerari aventi diritto di precedenza nelle utilizzazioni, docenti ex magistrali che avevano insegnato nei corsi di strumento pomeridiani, ecc.) hanno ottenuto il passaggio di ruolo o di cattedra, scontentando i vincitori di concorso poiché in realtà i posti disponibili per loro sono solamente le cattedre doppie (o loro multipli): ad esempio su 2 cattedre di violino una andrebbe al vincitore di concorso, su 4 di pianoforte 2, su 1 cattedra di clarinetto nessuna, tanto per fare un esempio.
E scontentando coloro che pur essendo stati utilizzati per anni non hanno ottenuto il passaggio di ruolo o di cattedra e qui, me lo si consenta, entra in gioco un’altra “cabala” dei numeri.
I posti disponibili per i vincitori di concorso sono su base regionale, quindi se si indovinava la regione con più possibilità si potevaforse aspirare al posto, ma ancora peggio è stato per coloro che fino ad ora erano utilizzati, poiché i posti disponibili erano solamente all’interno della provincia ovvero dell’Istituto dove fino ad ora avevano insegnato per anni.
E così è successo che chi aveva insegnato come utilizzato nella provincia “A” per 5 anni, per esempio, non rientrasse nel 50%, mentre chi aveva insegnato nella provincia B da solamente 2 anni, ancora per fare un esempio, magari perché il Liceo si era aperto più recentemente, riusciva ad ottenere il passaggio di ruolo o di cattedra perché non si era raggiunto ancora il numero di cattedre pari utili per far scattare il 50% a favore dei vincitori di concorso.
L’ultima sorpresa viene dall’ipotesi del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 21 giugno 2017 concernente le utilizzazioni per l’anno scolastico 2017/18.
Nella tabella dell’ordine delle operazioni è stato inserito come terzo punto(in riferimento all’art .6/bis, comma 5 del CCNI) l’accantonamento delle ore per coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e anche per coloro che sono solamente iscritti nelle graduatorie d’istituto, basta che abbiano insegnato nell’anno 2016/17.
Non specificando più che tale diritto è riservato unicamente ai docenti in possesso dei titoli dell’Allegato E, sempre presente nei CCNI degli anni passati ed ora cancellato.
Permettendo di fatto un diritto che si direbbe a prescindere dal possesso o meno dell’abilitazione. Permettendo la priorità a personale che può aver insegnato solamente lo scorso anno (tra l’altro nei CCNI passati l’accantonamento delle ore per il personale precario era previsto solamente per strumento musicale e non per le altre materie teoriche).
Tutto ciò impedendo di dare la possibilità a coloro che da anni hanno insegnato utilizzati nel liceo musicale, di ruolo, pluriabilitati,di poter aspirare ad altra materia di insegnamento puravendo il possesso del titolo specifico.
Concludendo, è possibile che tutto ciò che è stato fin qui descritto sia il risultato di distrazione da parte del legislatore?
E’ possibile, ma non è da escludere, che questo puzzle sia il risultato di più spinte: le esigenze diverse da parte di gruppi eterogenei di docenti che si sono rivolti alle diverse sigle delle forze sociali che hanno dato voce a chi “spingeva di più”; l’evidente scollamento dei diversi interventi legislativi fin dal 2009/2010 che non evidenzia una progetto organico “Liceo Musicale”; alcuni interventi ragionieristici da parte dell’Amministrazione centrale il cui fine era di tagliare il più possibile.
Non si dimentichi tra l’altro che i nuovi assunti, o il personale precario, alle casse dello Stato, a livello stipendiale, costano di meno!
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