L’Italia, da tempo, è nel mirino dell’UE per abuso dei contratti a tempo determinato nel settore dell’istruzione pubblica. Dall’esigenza di evitare la condanna e la conseguente applicazione delle relative sanzioni nasce la L.107/2015.
Il testo presentato alla Camera dei Deputati prevedeva la stabilizzazione del precariato storico secondo criteri meritocratici da sempre utilizzati ovvero lo scorrimento delle GaE (Graduatorie ad Esaurimento) su base provinciale e delle GM (Graduatorie di Merito dei vincitori del concorso 2012) su base regionale.
L’approvazione di tale disegno di legge avrebbe garantito l’assunzione dei docenti “disoccupati” (perché destinatari di contratti a termine rinnovati annualmente) e non già dei docenti “inoccupati” (cioè mai destinatari di proposte di contratto a termine né vincitori di pubblico Concorso).
Il testo definitivamente approvato, Legge 107/15 cd “La Buona Scuola”, tradendo l’originario impianto della riforma, invece, prevedeva:
*un “piano di mobilità straordinario” per i docenti assunti entro il 2014/15 per eliminare, o ridurre drasticamente, il fenomeno delle assegnazioni provvisorie alle quali ricorrevano i docenti assunti in altre province o fuori regione. Non ottenendo il trasferimento annuale, infatti, con cadenza annuale chiedevano ed ottenevano un incarico temporaneo nella provincia di residenza implementando il fenomeno della supplentite, con conseguente girandola annuale di docenti in barba al fondamentale principio della “continuità didattica”;
* un piano straordinario di assunzione rispetto al quale erano richiesti gli unici requisiti dell’inserimento nelle GaE provinciali o dell’inserimento nelle GM regionali quale vincitore, o semplicemente idoneo, nell’ultimo concorso bandito nel 2012.
Già mortificata nel suo impianto originario attesa l’eliminazione del criterio cardine della precarietà, il cui abuso è stato ed è tuttora censurato dalla Corte Europea, la L. 107 ha trovato una, a dir poco, deprecabile applicazione. “Fiore all’occhiello” del Governo Renzi è stato il piano assunzionale varato attraverso domanda volontaria con la quale il docente chiedeva la stabilizzazione accettando una delle 100 sedi scelte su ambito nazionale ed un vincolo triennale di permanenza nella sede di destinazione.
Ebbene, in totale spregio di tutti i principi cardine del nostro ordinamento giuridico, la normativa non è mai entrata in vigore poiché il Governo, con la complicità dei sindacati, ha sistematicamente derogato, con Emendamento Puglisi prima e con accordi sindacali poi, il vincolo triennale.
Nella stragrande maggioranza dei casi, senza tema di smentita, i docenti autoproclamatisi a gran voce deportati hanno ottenuto assegnazioni provvisorie attraverso le quali, di fatto, non hanno mai insegnato nella sede di destinazione.
In estrema sintesi, a fronte di un’offerta di stabilizzazione contenente come unica condizione quella di accettare la sede di destinazione per tre anni, il docente ha scelto di diventare pubblico dipendente per poi rivendicare diritti non previsti nel contratto sottoscritto.
Gli effetti di questa scellerata Legge e della sua ancor più scellerata applicazione sono sotto gli occhi dell’Italia e dell’Europa. Il Nord, da decenni carente di personale docente, affanna alla ricerca di chi voglia graziosamente coprire cattedra mentre il Sud, costretto ad accogliere i poveri deportati, ha personale in esubero, perdenti cattedra e …. letti a castello (!!!). Con l’ulteriore beffa delle sentenze da errore di algoritmo con le quali i giudici ordinano il rientro del docente nella Provincia di provenienza senza, tuttavia, prevedere l’allontanamento di chi gode di una sede che non avrebbe avuto diritto a ricoprire. In centinaia di casi sulle stesse cattedre, dunque, i docenti risultano duplicati.
In tale contesto corre l’obbligo di una precisazione: nel giudizio instaurato tra il Miur, che ha commesso l’errore, ed il docente di ruolo, erroneamente destinato, il giudice ordina al precario di pagare, con buona pace di ogni principio giuridico oltre che logico.
Occorre segnalare, infine, l’altro scandaloso risvolto relativo alla sentenza del Consiglio di Stato in seguito alla quale è nata una nuova categoria di contestatori. A termine di un giudizio nel quale si è costituito svolgendo attività difensiva e dopo una piena vittoria il Ministero dell’Istruzione chiede parere all’Avvocatura dello Stato sul da farsi …..
Siamo in uno Stato di diritto nel quale leggi e sentenze definitive si rispettano o il singolo ha facoltà scegliere ciò che più gli conviene?
I sindacati che avrebbero il dovere di tutelare la parte più debole, i precari, a fronte del pagamento della tessera annuale, preferiscono tutelare i docenti di ruolo millantando una non meglio precisata attenzione nei confronti dei precari GaE.
I docenti precari GaE attendono sereni l’intervento dell’UE.
Claudia Biasco
docente precaria Gae