Riceviamo e pubblichiamo un contributo a cura di Lucia Gamalero, Privacy Specialist e Responsabile GDPR Scuola, sul tema delle pubblicazioni sul sito web della scuola.
Il periodo di emergenza Covid non è ancora terminato, e di conseguenza le scuole sono ancora obbligate a rispettare alcune norme di sicurezza, come quella di monitorare l’accesso ai propri locali.
Ciò rende difficoltosa la prassi – diffusa in passato proprio in questo periodo dell’anno – di affiggere sui tabelloni interni dell’istituto gli elenchi degli alunni iscritti alle classi prime e la loro suddivisione per sezioni.
Per evitare l’ingresso nelle proprie strutture interne, quest’anno alcune scuole hanno deciso di pubblicare tali elenchi direttamente sul sito web.
Ma attenzione! Ogni volta che viene diffuso un dato sul portale istituzionale occorre verificare attentamente la legittimità dell’operazione e, in caso di dubbi, chiedere un parere al responsabile della protezione dei dati.
Il Garante infatti, già qualche anno fa – con provvedimento n. 383 del 6 dicembre 2012 – ha sanzionato una scuola per aver diffuso sul proprio sito i nominativi e gli elenchi degli alunni iscritti alle classi prime, nonostante l’istituto si fosse giustificato ritenendo tale pubblicazione coerente con le finalità di trasparenza amministrativa di una pubblica amministrazione.
L’Autorità ha tuttavia affermato che non è accettabile diffondere i nominativi degli studenti distinti per sezioni sul sito web dell’istituto in assenza di una norma di legge o di un regolamento che ammetta tale operazione.
Ebbene, a distanza di anni – e nonostante le recenti modifiche del Codice della privacy (vedi art. 2-ter, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 Codice della privacy) – ancora oggi non esiste una norma di legge – o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento – che consenta la diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici.
Alla luce dei motivi addotti nel provvedimento citato, non è dunque possibile giustificare tale attività richiamandosi al principio di trasparenza amministrativa. Quindi attenzione! Gli elenchi dei nuovi iscritti non vanno pubblicati sul sito web della scuola!
Recentemente poi il Garante – in linea con le motivazioni del provvedimento n. 383 del 6 dicembre 2012 – è intervenuto anche in riferimento alla pubblicazione dei voti online, e ha evidenziato i rischi che possono nascere in caso di loro esposizione sul web.
Ha affermato, infatti, che: “una volta esposti …i voti rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere, da chiunque, anche estraneo all’ambito scolastico, e per qualsiasi fine, registrati, utilizzati, incrociati con altri dati presenti sul web, determinando in questo modo una ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti, che sono in gran parte minori, con possibili ripercussioni anche sullo sviluppo della loro personalità, in particolare per quelli di loro che abbiano ricevuto giudizi negativi”.
Sulla base dei principi espressi dal Garante in materia di voti online, possiamo dunque affermare che gli stessi rischi potrebbero presentarsi anche in riferimento alla pubblicazione degli elenchi degli alunni suddivisi per classe.
Per concludere, suggeriamo quindi di non utilizzare il sito web della scuola a tale scopo, ma di continuare a sfruttare i tabelloni interni dell’istituto, regolamentando l’accesso ai locali secondo le norme previste dai protocolli anti Covid.
In alternativa, la scuola potrebbe inviare un’email personalizzata, famiglia per famiglia, comunicando a ciascun genitore la classe in cui è stato inserito il proprio figlio.
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