Bizzarre e opacizzanti alcune interpretazioni sorte dopo la sentenza della Consulta a proposito della 107, tese a volerle restituire, quasi, una sorta candore verginale attraverso una lettura “selettiva” della decisione della Corte.
La 107 ha superato “il vaglio di Costituzionalità”, è vero, ma “con riferimento al riparto di competenze tra Stato e Regioni”.
E cioè, in relazione al legislatore costituente del 2001, che stabiliva gli “ambiti”, è proprio il caso di dirlo, tra legislazione esclusiva e concorrente.
Così, per le questioni più spinose e politiche, gli ambiti territoriali e la sedicente “valorizzazione del merito”, (commi 66 e 126 della 107), questioni per le quali le due Regioni ricorrenti (Puglia e Veneto) avevano inoltrato istanza sui conflitti di competenza tra i due livelli (regionali e statale), la Consulta ha stabilito la infondatezza delle dette questioni, non ledendo, né eludendo, la 107, “il canone della leale collaborazione tra le due sfere di competenza” (centrale e periferica/territoriale).
Come si vede, anzi, come si legge, la Consulta non è entrata sugli aspetti di “merito” (è proprio il caso di dirlo) della presunta incostituzionalità della 107, in quanto si è pronunciata, esclusivamente, sui già citati conflitti di competenza regionali e statali.
Per una lettura più distesa e oggettiva: la sentenza è la numero 284/2016, pubblicata in GU il 21/12/2016.
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