Nell’art. 6, c. 1, legge n. 128/2013 la norma prevede che “nel termine di un triennio, a decorrere dall’anno scolastico 2014-2015, … gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l’elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell’opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell’anno scolastico. L’opera didattica è registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell’anno scolastico, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell’ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’azione Editoria Digitale Scolastica . Al fine di supportare le istituzioni scolastiche nel processo di elaborazione dei materiali e degli strumenti didattici digitali da realizzare nel corso dell’anno 2014/2015, il Ministero emanerà specifiche linee guida contenenti le indicazioni per la elaborazione dei materiali. Le linee guida saranno emanate entro la fine del corrente anno scolastico “. Quindi tra due anni le singole scuole potranno far partire la loro attività didattica facendo riferimento ad un materiale didattico autoprodotto.
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