Gli smartphone a scuola e le criticità di un Regolamento di Istituto

Sul questo sito è stato pubblicato un ottimo articolo di R. Palermo sull’uso degli smartphone a scuola.

All’interno dell’articolo si rimanda ad un Regolamento d’Istituto, definito dall’autore “snello, ma esaustivo”.

Concordo sulla doppia determinazione. Indubbiamente è un esempio dal quale partire per l’aggiornamento dei regolamenti d’istituto, richiesto anche dalla recente Legge 71/17.

Si legge art. 5 comma 2 “I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all’articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti“.

Non condivido la parte che identifica la competenza digitale con l’uso dello smartphone. Premesso questo, Il suddetto regolamento presenta dei punti critici.

Innanzitutto, punta molto sul “presunto” senso di responsabilità degli studenti. La maggior parte di essi è minorenne, quindi “incapace di intendere e volere”.

“La registrazione delle lezioni è possibile, per usi strettamente personali. Qualora gli alunni intendessero avvalersi di tale possibilità, sono tenuti a informare l’insegnante prima di effettuare registrazioni audio/foto/video delle lezioni o di altre attività didattiche. In nessun caso le riprese potranno essere eseguite di nascosto, senza il consenso dell’insegnante“.

Si ribadisce che registrazioni e riprese audio/foto/video sono consentite per uso personale, mentre la diffusione di tali contenuti è invece sempre subordinata al consenso da parte delle persone ritratte/riprese“.

Qualche ambiguità presenta il seguente passaggio:

 

Per quanto riguarda uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, l’uso è consentito al di fuori dei momenti dedicati a visite guidate e attività legate all’aspetto didattico dell’uscita“.

 

Implicitamente è confermata la responsabilità del docente e quindi i suoi doveri nei confronti dell’articolo 2048 Codice civile che ha formalizzato “La culpa in vigilando”.

Nel documento, infatti, si fa riferimento spesso “alle indicazioni” e “alle modalità prescitte dall’insegnante”. Da qui il dovere di un controllo continuo e adeguato verso i comportamenti e nello specifico nell’uso degli smartphone a scuola.

Purtroppo in caso di procedimento civile o penale al giudice interessano poco gli elementi pedagogici e l’autonomia operativa del minore. Per lui conta solo il codice e le sentenze derivanti dal suddetto articolo. In sintesi la sorveglianza e il controllo devono essere continui.

Quindi non prevedono “sospensioni” come ipotizza il regolamento, quando apre alla responsabilità dello studente che per il codice civile non esiste fino alla maggiore età o nell’ ipotesi di reati penali al compimento dei quattordici anni. In quest’ultimo caso è necessario che il giudice riconosca un’adeguata capacità di intendere e volere (art. 98 codice penale). Quindi tutto è demandato all’interpretazione del magistrato.

Tra i docenti chi si sente di rischiare?

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