La specializzazione sul sostegno costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono poi sottoposti un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo. Lo stabilisce il decreto 36 poi convertito in Legge 79/2022.
Sempre il DL 36 stabilisce anche che per un periodo transitorio che va fino al 31 dicembre 2024, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro (compresi i docenti assunti a tempo indeterminato) che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, comprese le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse da quelle di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.
La specializzazione sul sostegno ha poi risvolti anche nell’ambito dell’abilitazione all’insegnamento.
Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.
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