Graduatorie

Gps 2021 prima fascia, quale ordine di preferenze esprimere?

Anche per questo inizio anno scolastico 2021-2022, la pandemia richiede delle procedure straordinarie di immissione in ruolo, sulle quali più volte abbiamo riferito.

Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato che potrebbero scaturire dalle Gps di prima fascia per gli aspiranti docenti di posto comune (che abbiano anche 3 anni di servizio entro l’a.s. 2020-2021, non necessariamente consecutivi ma spalmati negli ultimi 10 anni) e per gli aspiranti ai posti di sostegno, tali contratti possono essere sottoscritti esclusivamente nella provincia e nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi e per le quali produca domanda secondo la modalità telematica di “Istanze on Line (POLIS)”.

Quale ordine di preferenza esprimere?

Ricordiamo anche che dopo avere espresso la classe di concorso o la tipologia di posto per la quale ci si candida, l’aspirante docente dovrà esprimere l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche distinto per classe di concorso e tipologia di posto; è possibile esprimere le preferenze di sede anche attraverso l’indicazione sintetica di comuni e distretti. Questo è quanto stabilisce il Decreto assunzioni da GPS.

Naturalmente la fase delle preferenze è quella più delicata e va effettuata con grande attenzione alle disponibilità di posto rilevate dagli Usp, rispetto alle quali riferiamo questo LINK. Infatti, qualora l’algoritmo del Ministero dell’Istruzione individui un posto libero tra le prime preferenze indicate dal candidato, quest’ultimo non potrà successivamente rivendicare un posto sulla base di una preferenza non espressa tra le prime, e dunque indicata a suo tempo come sede non prioritaria.

Una volta assegnata, da parte del sistema, una determinata sede, in automatico tale assegnazione comporta l’accettazione della stessa da parte dell’utente. Il documento ministeriale chiarisce anche che l’assegnazione dell’incarico preclude il conferimento delle supplenze anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.

Al contrario, la mancata assegnazione dell’incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato.

Carla Virzì

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