I docenti con titolo di specializzazione sul sostegno avranno un canale privilegiato per l’immissione in ruolo. Ricordiamo infatti che al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, viene prorogata, per l’anno scolastico 2022/2023, la procedura di assunzione da prima fascia delle Gps sostegno (come da articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106).
Nel periodo compreso tra il 2 agosto (h. 9,00) ed il 16 agosto (h. 14,00), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze.
CIRCOLARE sulle SUPPLENZE del 2022
La circolare del Mi precisa che l’individuazione dei destinatari dei contratti a tempo determinato è disposta con procedura informatizzata, secondo le seguenti fasi:
La circolare specifica anche che l’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.
La circolare ribadisce il regime sanzionatorio legato alle rinunce. In particolare, viene ribadito che l’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa. L’assegnazione
dell’incarico preclude il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’Ordinanza ministeriale n. 112 del 06 maggio 2022, per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto. Ci si riferisce alle seguenti supplenze: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, per tutto l’anno scolastico (quindi fino al 31 agosto); b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (al 30 giugno).
La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura.
La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse.
La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall’ufficio territorialmente competente.
La mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’O.M. 112/2022.
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