Eccoci all’appuntamento settimanale con la rubrica “A domanda risponde” curata dal prof. Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica. Una serie di risposte alle domande poste dai lettori sull’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze.
DOMANDA n. 1
L’aspirante supplente nelle GPS cosa deve fare per entrare in graduatoria ed ambire ai posti destinati ai riservisti?
RISPOSTA
I candidati interessati ai posti riservati per alcune categorie protette, oltre a dichiarare il titolo di riserva devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupato con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.
DOMANDA n. 2
Qual è l’organo competente a cui fare ricorso per quanto riguarda i punteggi delle graduatorie provinciali per le supplenze e per punteggi delle graduatorie di Istituto?
RISPOSTA
Il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale pubblica, sul sito internet dell’Ufficio, le GPS. Analogamente, sono pubblicate all’Albo di ciascuna istituzione scolastica, per gli insegnamenti ivi impartiti, le correlate graduatorie di istituto. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.
DOMANDA n. 3
I titoli di servizio come vengono dichiarati? Come viene valutato il servizio di insegnamento di religione cattolica?
RISPOSTA
Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell’aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi. Come servizio aspecifico si intende il servizio prestato su altra classe di concorso, tipo di posto o altro grado come determinato dalle tabelle che saranno pubblicante con apposito decreto ministeriale. Il servizio di insegnamento della religione cattolica e il corrispettivo servizio di alternativa sono valutati come servizi aspecifici
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