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GPS 2022, criteri per gli interpelli e sanzioni in caso di rinuncia o abbandono

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Il 31 maggio 2022 entro le ore 23,59 scaduta la domanda per potersi inserire nelle graduatorie di prima e seconda fascia GPS. Esauriti i posti da assegnare fino al 31 agosto e 30 giugno, saranno i dirigenti scolastici delle singole scuole a continuare la procedura per le supplenze brevi e saltuarie.

Individuazione degli aspiranti per eventuali supplenze

L’O.M. 112 attraverso una procedura informatica prevede la possibilità di convocare i docenti

  • occupati parzialmente per completamento di cattedra
  • totalmente disoccupati  quindi in  condizione di accettare la supplenza.

Interpello degli aspiranti

Individuati gli eventuali destinatari delle supplenze, il dirigente interpella per via informatica i  docenti aventi diritto e ne riscontra la disponibilità ad accettare la proposta di assunzione:

  • entro 24 ore se la supplenza è di 30 o più giorni;
  • entro 12 ore se la supplenza è inferiore ai 30 giorni

I suddetti tempi possono non essere rispettati nei casi previsti dalla normativa vigente (malattia, maternità, infortuni ecc.)

Accettazione delle supplenze

I docenti destinatari delle supplenze che accettano la proposta ricevuta, possono formulare formale accettazione anche telematicamente.

Supplenze brevi nella scuola dell’infanzia e primaria

Per le supplenze brevi fino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria è previsto un interpello informatico veloce con assunzione di servizio immediata.

Sottoscrizione del contratto

Il conferimento della supplenza si perfeziona con la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto dal dirigente scolastico e dal docente interessato.

Sanzioni

L’O.M. 112 prevede particolari aspetti sanzionatori   in caso di rinuncia alla nomina o di abbandono dopo la nomina.

  • la rinuncia all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze fino al 31 agosto e 30 giugno, sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento;
  • la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

La mancata risposta

La mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita con la conseguante sanzione derivante dalla rinuncia.

Quando si può rinunciare

Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza fino al 31 agosto o al 30 giugno.