Entro le ore 14 del 16 agosto, salvo proroghe dell’ultimo minuto, gli aspiranti alle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche non avranno più tempo per presentare l’istanza della scelta delle preferenze puntuali e sintetiche finalizzate alle nomine per gli incarichi di supplenza al 31 agosto o al 30 giugno 2023.
Bisogna sottolineare che la domanda della scelta delle 150 preferenze ai fini delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, vale come accettazione della supplenza secondo l’ordine di preferenza espresso. Tale ordine tiene conto della scelta dell’insegnamento, della scelta della sede, della scelta della tipologia di contratto, ma anche del tipo di cattedra che si richiede ( Interna, esterna du stesso comune o esterna su comuni diversi) e se la preferenza fosse sintetica, comune o distretto, si tiene anche conto della disponibilità, se espressa, delle scuole ospedaliere, carcerarie, dei corsi serali e dei corsi per adulti.
Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall’ufficio scolastico territorialmente competente.
La mancata presentazione dell’istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.
Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento.
Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell’ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria.
Le nomine seguono, ovviamente, l’ordine delle GaE che precedono le GPS I fascia e dopo seguono le GPS II fascia, ma bisogna specificare che gli specializzati su sostegno delle GPS I fascia precedono, solo per i posti di sostegno, le graduatorie incrociate delle GaE.
L’assegnazione dell’incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l’accettazione della stessa. Degli esiti dell’individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all’albo on line.
Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi.
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