La nota del ministero che accompagna la pubblicazione dell’attesissima ordinanza ministeriale sulle GPS, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, esplicita che possono essere inseriti con riserva nella I fascia delle GPS coloro che conseguono l’abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio 2022.
La riserva verrà sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti.
Inoltre viene precisato che gli aspiranti, in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 6, presentano l’istanza in un’unica provincia per una o più GPS e per le correlate graduatorie di istituto di II e III fascia, indicando fino a 20 istituzioni scolastiche per ciascuna graduatoria richiesta.
Ma quali sono questi requisiti di partecipazione? Riportiamo le indicazioni dell’OM in merito.
L’articolo 6 dell’ordinanza ministeriale specifica quali siano i requisiti generali di ammissione e quali le condizioni ostative.
Non possono partecipare alla procedura di inserimento nelle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto:
a) coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dispensati dal servizio ai sensi dell’articolo 439 del Testo Unico per mancato superamento del periodo di prova, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;
d) coloro che siano stati dispensati dal servizio per incapacità didattica ai sensi dell’articolo 512 del Testo Unico, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;
e) coloro che siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione;
f) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
g) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;
h) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
i) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.
Inoltre viene precisato che i soggetti che siano incorsi nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio ovvero siano destinatari di provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio possono presentare istanza, qualora gli effetti dei predetti provvedimenti si concludano antecedentemente al termine del biennio di validità delle graduatorie, ma la loro posizione non è tenuta in considerazione per l’attribuzione di incarichi sino al termine della sanzione o della sospensione cautelare.
Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Poi l’Amministrazione potrà disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative indicate.
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