Si attende a breve la pubblicazione dell’ordinanza che avvierà l’integrazione e aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze.
Uno dei punti che già ha sollevato non poche preoccupazioni nei numerosi aspiranti, riguarda la possibilità di inserimento con riserva.
La bozza di ordinanza prevede, in particolare, la possibilità di essere inseriti con riserva nella prima fascia per coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio.
La riserva sarà sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti.
Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente
per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo laddove, entro il termine per la
presentazione dell’istanza di inserimento, risultino scaduti i termini previsti per l’adozione del relativo provvedimento di conclusione della procedura di riconoscimento.
La nota dolente per le migliaia di coenti che hanno conseguito il titolo all’estero e sono ancora in attesa di riconoscimento, è rappresentato dalla clausola che – di fatto – neutralizza l’inserimento con riserva.
Difatti, sebbene il Ministero consenta l’inserimento con riserva in attesa di riconoscimento del titolo straniero, sia esso abilitazione all’insegnamento che titolo di sostegno, di contro non consente a detti docenti di essere individuati quali aventi titolo alla stipula di contratto.
In attesa dello scioglimento della riserva, l’aspirante sarà tuttavia inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure.
L’impossibilità di ricevere supplenze per i docenti inseriti con riserva stride fortemente da un lato con la lentezza con cui il Ministero evade le istanze di riconoscimento dei titoli esteri, e dall’altro con il principio giurisprudenziale secondo il quale l’inserimento “con riserva” deve essere inteso in modo non ostativo della possibilità di consentire la stipula di contratti.
Qualora detta clausola dovesse essere confermata nella versione definitiva dell’ordinanza il contenzioso certamente non si farà attendere.
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