Tra le criticità più gravi del meccanismo delle nomine da GPS, resta senza dubbio il permanere dell’algoritmo che scavalca gli aspiranti che non abbiano indicato tutte le preferenze possibili, ritenendo rinuncia la mancata preferenza di una scuola, di un comune o di un distretto. Un meccanismo diabolico che penalizza coloro che avendo molti punti, vorrebbero esprimere poche preferenze mirate, in specifiche classi di concorso e per specifiche tipologie di contratto.
Prima di affrontare il funzionamento dell’algoritmo delle nomine, bisogna ricordare che nel mese di luglio, dunque qualche tempo dopo l’aggiornamento delle GPS ( che dovrebbe avere luogo nel mese di maggio 2024), gli aspiranti alle nomine annuali e fino al termine delle attività didattiche, dovranno esprimere fino ad un massimo di 150 preferenze tra, scuole, comuni e distretti della provincia in cui sono inseriti. Tali preferenze non solo si distinguono per territorialità, tipologia puntuale o sintetica, ma anche per tipologia di contratto (annuale o fino al termine delle attività didattiche, tipologia di posto, per classe di concorso di insegnamento, per cattedra interna, cattedra oraria, spezzoni con completamento). Le 150 preferenze sembrano tante, ma se un aspirante ha 6 classi di concorso, questo significa che le preferenze diventano 25 per ogni classe di concorso. In tal caso per coprire bene tutta la provincia, l’aspirante dovrà esprimere preferenze sintetiche di comuni o distretti. Ricordiamo che tali preferenze vengono espresse senza conoscere le disponibilità reali e quindi è una scelta fatta “al buio”.
L’algoritmo assegna oppure non assegna la nomina, sulla base del punteggio, ma anche delle preferenze espresse, quindi la scelta dell’ordine delle preferenze ha certamente una rilevanza notevole per l’assegnazione della nomina.
Se un aspirante X decidesse di non mettere qualche scuola, oppure, ancora peggio qualche comune o distretto, e il sistema va oltre il suo nominativo ed assegnasse un posto ad un aspirante Y con meno punti su una sede non espressa da X, l’algoritmo depenna X e non lo convoca più in successive convocazioni. In buona sostanza l’aspirante X risulterebbe rinunciatario e per l’anno scolastico in corso non potrebbe più aspirare a supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche da GPS.
Una sentenza del Tribunale di Roma, pubblicata il 14 febbraio 2023, dichiara l’illegittimità della condotta del Ministero dell’Istruzione consistita nell’aver attribuito incarico annuale in favore di docenti inseriti nella medesima graduatoria, o in fascia inferiore, con punteggio inferiore rispetto al ricorrente per medesima classe di concorso. In buona sostanza il giudice sostiene che la rinuncia ad alcune preferenze, in fase di domanda per le supplenze, non può costituire esclusione per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche da Gae e GPS, in convocazioni successive alla prima sulle preferenze espresse dall’aspirante escluso per non avere espresso tutte le preferenze dell’intera provincia.
Il tribunale del lavoro di Velletri il 7 dicembre 2022 ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a nominare un supplente escluso dalle GPS e scavalcato dal meccanismo che assegna gli incarichi sulla base delle preferenze espresse un mese prima. Il giudice così si è espresso: “Sistema errato che viola i principi di imparzialità costituzionalmente garantiti.
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