Dopo la chiusura della piattaforma per la presentazione delle istanze di inserimento/aggiornamento delle Gps (graduatorie provinciali supplenze), gli uffici scolastici territoriali e le scuole polo si sono messi in moto per la valutazione delle domande. In queste ore infatti gli Ust stanno mandando agli istituti scolastici apposite lettere con le quali delegano tali istituti all’attività di valutazione delle domande GPS (le funzioni SIDI sono già state attivate) con richiesta di concludere la valutazione tendenzialmente entro metà luglio (o comunque entro tempi adeguati per consentire il corretto avvio dell’anno scolastico 2022-2023), per dare modo agli stessi uffici scolastici di produrre le graduatorie provvisorie, avverso le quali gli interessati potranno proporre reclamo.
Al tempo stesso le scuole si occuperanno anche delle connesse graduatorie di istituto della seconda e terza fascia per gli aa. ss. 2022/2023, 2023/2024, per gli specifici posti e classi di concorso loro assegnati nonché della loro convalida, e delle conseguenti attività di esame di eventuali reclami per correzione di errori materiali, di evasione accesso agli atti, sempre nei tempi necessari a garantire il corretto avvio dell’a. s. 2022/2023.
Tra gli errori più comuni degli aspiranti docenti (a rischio depennamento), quello di considerarsi abilitati quando non lo si è. In presenza di una convinzione errata il candidato si ritrova ad avere presentato istanza di inserimento in prima fascia delle Gps anziché in seconda. È spesso il caso di docenti che hanno il titolo di studio valido per insegnare in una determinata classe di concorso e l’attestato che certifica i 24 Cfu sulle competenze pedagogico-didattiche. La somma di questi due requisiti non determina in automatico l’abilitazione, nonostante alcune recenti sentenze abbiano dato ragione ai ricorrenti. Ci riferiamo, ad esempio, al giudice del lavoro di Roma, che avrebbe disposto: “il legislatore ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l’abilitazione e/o il conseguimento dei 24 Cfu in specifici SSD ovvero i 36 mesi di servizio […] Pertanto l’abilitazione sarebbe quindi equivalente al possesso dei 24 Cfu per espressa previsione legislativa”.
Naturalmente tali provvedimenti giudiziali non hanno valore per tutti, ma solo per chi fa ricorso: dunque, ad oggi, laurea più 24 Cfu non equivale all’abilitazione.
Altri errori comuni? Dichiarare titoli non ancora ottenuti (con procedure in fase di svolgimento); sommare il punteggio della certificazione d’inglese B2, ad esempio, che vale 3 punti, al punteggio della C1, che ne vale 4, quando si sarebbe dovuto inserire solo il titolo più alto; o inserire sia la laurea triennale che quella specialistica; o dichiarare il possesso di certificazioni informatiche sconosciute o di master non accreditati dal Ministero.
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