L’O.M. in via di pubblicazione, nel disciplinare le procedure per il conferimento delle supplenze fissa le condizioni necessarie per la presa di servizio e gli effetti conseguenti al mancato perfezionamento e/o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
Procedura prevista
Ultimate le operazioni d’immissioni in ruolo e non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche, ivi compreso il personale soprannumerario in utilizzazione, si provvede con l’utilizzo delle GAE, in caso di esaurimento delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS e in caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie d’istituto
Tipologie di supplenze
Le supplenze sono assegnate ai docenti iscritti nelle GAE e successivamente a quelli inseriti nelle GPS da parte del dirigente dell’ufficio scolastico territorialmente competente secondo il seguente ordine:
a) supplenze per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento fino al 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento sia su posto comune sia di sostegno;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, sia su posto comune sia di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore d’insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.
Conferimento supplenze
Nei casi suddetti al fine del conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che siano tenuto in conto tutte le disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre dell’anno di riferimento, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall’ufficio scolastico territorialmente competente
Supplenze brevi
Per quanto riguarda invece le supplenze temporanee e per ogni altra necessità diversa dai due casi precedenti, sia su posto comune sia su sostegno, sono assegnate dal dirigente scolastico utilizzando le graduatorie d’istituto.
Sanzioni per rinuncia
Sono confermate le sanzioni previste nel biennio precedente per i docenti che rinunciano all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall’amministrazione e non possono partecipare a ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento. Qualora abbandonano il servizio la sanzione vale per tutto il biennio.