Il decreto legge 73 del 25 maggio 2021, conosciuto come decreto sostegno bis, all’art.59 oltre semplificare le procedure concorsuali, dispone delle misure straordinarie per la nomina in ruolo dei docenti.
In attesa della conversione in legge di detto decreto e delle eventuali modifiche che il Parlamento dovesse apportare, il testo prevede l’immissione in ruolo di un numero elevato, forse 70 mila, di docenti sempre se autorizzati dal MEF. (A tal proposito il MI starebbe per convocare i sindacati, entro la prossima settimana, per comunicare il contingente delle immissioni in ruolo e le modalità operative).
Considerato che è stata espressa la volontà di coprire i posti vacanti entro il primo settembre del 2021e che si vuole procedere alle nomine entro il mese di luglio, molti aspiranti si pongono delle domande alle quali cercheremo di dare delle risposte.
Di seguito alcune domande poste dai nostri lettori:
Per la copertura di posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo degli aspiranti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2016 e 2018, degli aspiranti inseriti nelle GAE, dei vincitori del concorso straordinario bandito con decreto 510 del 2020 e del concorso STEM, accantonati i posti per i concorsi banditi con decreto 498 e 499.
In via straordinaria saranno assunti per l’anno scolastico 2021/2022 gli aspiranti che si trovano nella GPS di prima fascia per i posti comuni e di sostegno e che hanno svolto, su posto comune o di sostegno, negli ultimi 10 anni, oltre a quello in corso, almeno 3 annualità di servizio anche non consecutive.
In questa fase si è a conoscenza che saranno assunti solo i docenti inseriti nella graduatoria GPS prima fascia, anche se vi sono diverse richieste, proposte come emendamenti al dl 73/2021, sia da parte sindacale, sia da parte di forze politiche per estendere l’assunzione anche agli aspiranti inseriti in seconda fascia.
E’ chiaro che dipende dalle singole realtà territoriali e dalle classi di concorso. Per questo ci possono essere delle regioni in cui le graduatorie potrebbero esaurirsi, mentre in altre regioni potrebbero non esaurirsi.
L’art. 489 del testo unico afferma che il servizio d’insegnamento non di ruolo è considerato anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine dello scrutinio finale; per la scuola dell’infanzia si intende fino al termine delle attività didattiche cioè il 30 giugno.
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