Attualità

Gps, la preferenza non espressa non equivale a rinuncia

A breve saranno pubblicate le nuove Gps e continuano a pervenire pronunce dei giudici del lavoro che, sotto vari profili, stigmatizzano il meccanismo di conferimento delle supplenze.

Mancata indicazione di una sede in domanda

La vicenda processuale trae origine dal mancato conferimento di un incarico di supplenza ad una docente che, in sede di compilazione della domanda, non aveva espressamente indicato detta sede e, pertanto, era stata considerata rinunciataria.

Con ordinanza del 21 giugno scorso, il Tribunale di Lecce ha tuttavia ritenuto illegittimo il mancato conferimento dell’incarico alla docente in questione, sulla scorta di una lettura sistematica delle disposizioni normative in materia.

La posizione del Tribunale di Lecce

Il Giudice del lavoro salentino ha in particolare ritenuto illegittimo il D.M. n. 242 del 30.7.21, nella parte in cui prevede che la mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse e che la rinuncia preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.

In particolare, accogliendo le tesi difensive dell’avv. Laura Alemanno, il Tribunale ha precisato che il comma 8 dell’art. 4 del D.M. n. 242/2021, laddove dispone che “la mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto”, si riferisce alla mancata indicazione di talune sedi nella domanda per la partecipazione alla procedura straordinaria di assunzioni in ruolo disciplinata dal D.L. 73/2021. Al contrario, la procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e d’istituto, nonché di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo sono regolate dall’O.M. n. 60/2021, nella quale si precisa che a tale procedura si applicano gli artt. 4 e 5 del D.M. 242/2021 solo in quanto compatibili.

Ebbene, la normativa specifica per il conferimento degli incarichi di supplenza non contempla l’ipotesi di rinuncia (presunta) per mancata indicazione delle sedi, ma solo dalla mancata accettazione di una formale proposta di assunzione (quindi rinuncia espressa all’incarico) fa discendere la sanzione della perdita del titolo a ulteriori proposte di supplenza.

Dino Caudullo

Articoli recenti

Servizio Civile Universale, bandito il concorso per operatori volontari

Nei bandi dei concorsi PNRR per docenti, una delle novità, oltre alla mancata prova preselettiva…

25/12/2024

Stipendi docenti e Ata, altroché buon Natale. Da 6 anni consecutivi hanno nei loro cedolini la voce di indennità di “Vacanza contrattuale”

Oggi è un giorno particolare, il giorno della natività del Signore, simbolo di rinascita, ma…

25/12/2024

Cyberbullismo scuola, arriva l’app che lo previene agendo sulle chat della scuola: ecco come funziona l’algoritmo

A Milano, grazie alla collaborazione tra Università di Padova e Fondazione Carolina e al contributo…

25/12/2024

Ambienti di apprendimento, esempi: perché una didattica che li attenziona aiuta chi fatica seguire lezioni tradizionali?

Ambienti di apprendimento inclusivi, come aule flessibili o digitali, promuovono partecipazione attiva e personalizzazione. Offrono…

25/12/2024

Grammatica valenziale, esempi da applicare in classe: come progettare la didattica?

La grammatica valenziale aiuta gli studenti a comprendere la struttura della frase tramite il nucleo…

25/12/2024

Come insegnare sostegno senza specializzazione? Un percorso per chi non ha il Tfa e nemmeno tre anni di servizio

Insegnare sul sostegno senza avere una specializzazione specifica può sembrare una sfida complessa, ma non…

25/12/2024