A breve saranno pubblicate le nuove Gps e continuano a pervenire pronunce dei giudici del lavoro che, sotto vari profili, stigmatizzano il meccanismo di conferimento delle supplenze.
La vicenda processuale trae origine dal mancato conferimento di un incarico di supplenza ad una docente che, in sede di compilazione della domanda, non aveva espressamente indicato detta sede e, pertanto, era stata considerata rinunciataria.
Con ordinanza del 21 giugno scorso, il Tribunale di Lecce ha tuttavia ritenuto illegittimo il mancato conferimento dell’incarico alla docente in questione, sulla scorta di una lettura sistematica delle disposizioni normative in materia.
Il Giudice del lavoro salentino ha in particolare ritenuto illegittimo il D.M. n. 242 del 30.7.21, nella parte in cui prevede che la mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse e che la rinuncia preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.
In particolare, accogliendo le tesi difensive dell’avv. Laura Alemanno, il Tribunale ha precisato che il comma 8 dell’art. 4 del D.M. n. 242/2021, laddove dispone che “la mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto”, si riferisce alla mancata indicazione di talune sedi nella domanda per la partecipazione alla procedura straordinaria di assunzioni in ruolo disciplinata dal D.L. 73/2021. Al contrario, la procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e d’istituto, nonché di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo sono regolate dall’O.M. n. 60/2021, nella quale si precisa che a tale procedura si applicano gli artt. 4 e 5 del D.M. 242/2021 solo in quanto compatibili.
Ebbene, la normativa specifica per il conferimento degli incarichi di supplenza non contempla l’ipotesi di rinuncia (presunta) per mancata indicazione delle sedi, ma solo dalla mancata accettazione di una formale proposta di assunzione (quindi rinuncia espressa all’incarico) fa discendere la sanzione della perdita del titolo a ulteriori proposte di supplenza.
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