Gps, linea dura del Tar Lazio [VIDEO]

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Il Tar Lazio sta utilizzando il “pugno di ferro” sui ricorsi in materia di graduatorie provinciali per le supplenze.

Respinti i ricorsi collettivi

Dopo il rigetto dei ricorsi con cui, a vario titolo, si invocava l’inserimento in prima fascia, arrivano pure le pronunce di inammissibilità di molti ricorsi collettivi per “non omogeneità” della posizione dei ricorrenti.

Sui ricorsi individuali il tema non cambia

E’ di qualche giorno addietro infatti, una sentenza (n.13260 del 10.12.2020) con cui è stato respinto il ricorso di un aspirante che, per errore materiale, non aveva “flaggato” la casella del modulo di domanda on line relativa ai servizi di insegnamento prestati.

In particolare, in fase di compilazione della domanda in via telematica per l’inserimento nelle GPS, il ricorrente era incorso in un errore materiale, non selezionando, con apposito “flag” sulle rispettive caselle, i periodi di servizio prestati e valutabili già automaticamente caricati nel sistema, impedendo così il salvataggio e l’inoltro degli stessi.

A nulla è valso invocare in sede di ricorso il principio del c.d. “soccorso istruttorio” da parte dell’Amministrazione, previsto dalla legge 241/90 secondo cui, tra i compiti del responsabile del procedimento, quello di poter “chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete”.

Non è applicabile il “soccorso istruttorio” in caso di mancata allegazione dei titoli

Secondo il Tar Lazio tuttavia, nel caso di specie non sarebbe applicabile il predetto principio, in quanto non risultava allegata alla domanda la documentazione inerente i titoli di servizio, rappresentando un limite all’attivazione del soccorso istruttorio la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale, atteso che l’ammissibilità di dichiarazioni postume, ossia oltre il termine di presentazione delle domande, si risolverebbe in una violazione della par condicio dei candidati.

Nel caso di specie, secondo il Tar, il ricorrente non aveva rilasciato alcuna dichiarazione con riferimento ai periodi di servizio espletati, e non poteva quindi parlarsi di dichiarazione incompleta.