Negli ultimi mesi sono stati discussi diversi ricorsi innanzi al Tar Lazio avverso la disposizione contenuta nell’ordinanza ministeriale n.112/2022, che ha disposto l’aggiornamento delle Gps per il biennio 2022/2024, nella parte in cui prevede che ai docenti inseriti con riserva in attesa di riconoscimento del titolo di abilitazione o di specializzazione su sostegno conseguito all’estero non possa essere conferito alcun incarico di supplenza dalla I fascia.
Il Tar Lazio si era finora orientato nel senso di ritenere che questa controversia, in quanto ritenuta attinente il diritto al lavoro, dovesse essere proposta innanzi al Giudice del lavoro e non innanzi al Giudice amministrativo, dichiarando quindi il difetto di giurisdizione in materia di quest’ultimo.
Superando la tesi sostenuta dal Tar, con sentenze del 14 aprile scorso il Consiglio di Stato ha tuttavia ribaltato la situazione.
Accogliendo i ricorsi patrocinati dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, i Giudici di Palazzo Spada hanno infatti dichiarato la giurisdizione del Giudice amministrativo in relazione al contenzioso riguardante i docenti inseriti con “riserva” nella I fascia GPS in quanto in attesa di riconoscimento in Italia del titolo conseguito all’estero.
In particolare, i ricorrenti avevano presentato ricorso per contestare la clausola contenuta nell’O.M. 112/2022 che non consente loro di stipulare contratti da I fascia delle GPS in quanto inseriti con riserva, e ciò in quanto ancora in attesa, come altre migliaia di docenti, del riconoscimento del titolo estero, procedimento di cui il Ministero stesso ritarda la definizione.
Risolvendo un dubbio di carattere procedurale, ossia l’individuazione del giudice che debba pronunciarsi su detta questione, il Consiglio di Stato ha quindi dichiarato che nel caso di specie ciò che si censura è un atto di “macro-organizzazione”, con la conseguente giurisdizione del Giudice amministrativo in materia.
“Il Consiglio di Stato ha confermato la nostra tesi” commentano Miche Bonetti e Santi Delia, i legali che hanno patrocinato i ricorsi decisi in dal Consiglio di Stato “Ciò che si richiede è l’annullamento di una clausola lesiva, contenuta in un atti di portata generale e, dunque, è il Giudice amministrativo a doversi pronunciare sulla vicenda”.
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