L’O.M. volta a regolamentare le Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e d’istituto per il conferimento delle relative supplenze per il personale docente e educativo dovrebbe essere emanata dopo il 15 marzo data in cui scade la domanda per l’aggiornamento delle GAE, anche se sarebbe opportuno rinviarne la pubblicazione a dopo le vacanze pasquali.
Le cattedre e i posti d’insegnamento a qualsiasi titolo vacanti e/o disponibili che non sia stato possibile assegnare al personale con contratto a tempo indeterminato, saranno assegnati ai docenti inseriti prioritariamente nelle GAE (Graduatorie A Esaurimento) e, in subordine ai docenti inseriti nelle GPS (Graduatorie Provinciali Supplenze), che hanno presentato regolare domanda finalizzata al conferimento degli incarichi con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero.
I candidati interessati alle supplenze, saranno chiamati in seguito, a presentare, attraverso la procedura informatizzata, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado d’istruzione, con molta probabilità, senza che siano a conoscenza delle sedi disponibili e vacanti. Tranne che nel testo definitivo dell’O.M. dovesse essere accettato il suggerimento del CSPI che nell’esprimere il proprio parere ha evidenziato l’opportunità di pubblicare nell’albo e nel sito web di ciascun ambito territoriale provinciale non solo il quadro complessivo delle disponibilità e delle relative sedi disponibili, ma anche il calendario delle convocazioni.
La mancata presentazione della domanda concernente la scelta delle sedi, è considerata rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato con la conseguente cancellazione da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.
La mancata indicazione nella domanda, di determinate sedi/classi, concorso/tipologie di posto è considerata rinuncia, con la conseguenza che al proprio turno di nomina, qualora non possa essere soddisfatto sulle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza, con la conseguenza di non ricevere l’assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento.
In merito alla Mancata indicazioni di determinate sedi Il CSPI nell’esprimere il proprio parere suggeriva la seguente modifica “ qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in alcun modo, in relazione alle preferenze espresse, sarà coinvolto nei turni successivi della stessa graduatoria”.
A seguito delle domande presentate con le previste modalità informatiche, gli USR assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell’ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. Il docente individuato quale destinatario dell’incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda dovrà accettare la sede assegnata.
Qualora un candidato dovesse rinunciare all’assegnazione della supplenza conferita o non dovesse assumere servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, non potrà partecipare a ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui ha titolo per l’anno scolastico di riferimento.
L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento e le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura.
L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, ha diritto, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio d’insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.
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