Buongiorno, sono un docente che ha conseguito titolo di specializzazione su Sostegno all’estero e ha presentato istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi GPS prima fascia ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020, entro i termini del 31 luglio 2021.
Faccio 2 considerazioni in funzione di pesanti contenziosi che si potrebbero aprire in caso di non ammissione con riserva di chi ha fatto domanda entro i termini, come sembra palesarsi dalle ultime Circolari del Miur (che non sono Leggi dello Stato):
1) L’istanza online di richiesta inserimento elenchi aggiuntivi GPS Sostegno (con scadenza 31 luglio 2021) gestita dal Ministero prevedeva la possibilità di compilare 2 campi:
a) estremi decreto di riconoscimento titolo estero;
b) data di presentazione istanza di riconoscimento titolo estero.
Quindi è pacifico che il Miur riconoscesse valido il titolo conseguito all’estero, in fase di riconoscimento, altrimenti non avrebbe previsto nella domanda su Istanze Online il campo b) di cui sopra.
Se poi il Miur fa un passo indietro – dicendo che il titolo estero in fase di riconoscimento non vale più – già ci sarebbero gli estremi per chiedere i danni materiali per le risorse temporali, mentali ed emotive impiegate per la compilazione di una domanda aperta dallo stesso Ministero e poi disconosciuta dallo stesso.
2) A questo si aggiunge – cosa ancora più grave – che, a seguito di tale domanda su Istanze Online, lo stesso sistema informatizzato del Miur ha assegnato in automatico la prima fascia nelle GPS.
Ne consegue che, se il Miur dovesse disconoscere la validità dell’inserimento con riserva del titolo estero in fase di riconoscimento, i docenti interessati (essendo la domanda unica) non figurerebbero nemmeno nelle graduatorie incrociate, quindi avrebbero precluso anche
il diritto sacrosanto di partecipare alle supplenze da Graduatorie di Istituto per gli incarichi di sostegno da seconda fascia, proprio a causa del “peccato d’origine” del Miur che aveva permesso la compilazione dell’istanza di cui al punto 1) b) e poi disconosciuta.
Ne conseguirebbe richiesta indennizzi per il mancato lavoro e il mancato stipendio per un intero anno scolastico 2021-22.
Aggiungo che già da qualche giorno si sono espressi i TAR per far riammettere con riserva i docenti con titolo estero, in attesa di chiarire in aula giudiziaria la vicenda, ma purtroppo ad oggi 20 agosto (a distanza di 1 giorno dalla chiusura delle istanze) i vari USP non hanno ancora provveduto ad adempiere a quanto prescritto dai Tribunali.
Il Miur, se esclude i docenti che hanno fatto regolare domanda di inserimento prima fascia GPS con titolo estero in fase di riconoscimento, deve quindi modificare entro il 21 agosto 2021 in automatico le domande presentate su Istanze Online, togliendo la prima fascia GPS, ma ABILITANDO PER TUTTI GLI STESSI DOCENTI LA VOCE “GRADUATORIE
INCROCIATE”, altrimenti verrebbero ingiustamente privati di un loro diritto, con conseguenti ulteriori contenziosi.
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