Nel corso dell’appuntamento de ‘La Tecnica risponde live’ dedicato all’aggiornamento delle Gps, si è parlato anche dell’inasprimento delle sanzioni verso chi rinuncia all’assegnazione della supplenza o abbandono della supplenza. A spiegare meglio tutti gli aspetti della bozza dell’ordinanza, l’avvocato Dino Caudullo, esperto di diritto scolastico:
“La rimodulazione delle sanzioni per il caso di rinuncia all’assegnazione della supplenza o abbandono della supplenza in qualche modo denota un andamento a senso unico di questo regolamento. L’anello debole della catena sono sempre i precari. Questo inasprimento delle sanzioni, se da un lato risponde all’esigenza dell’amministrazione di garantire la copertura dei posti vacanti, dall’altro in qualche modo mette di fronte gli aspiranti a supplenza a scelte particolarmente complesse da prendere. Le conseguenze alla rinuncia all’assegnazione della supplenza o l’abbandono della stessa sono particolarmente penalizzanti anche rispetto alle precedenti previsioni dell’OM 60 del 2020″.
“Vedremo se in sede di pubblicazione definitiva dell’ordinanza saranno apportate modifiche e saranno quindi recepiti i suggerimenti di parte sindacale. Al momento, dalla bozza che è stata sottoposta al Cspi, emerge una riarticolazione del sistema sanzionatorio che prevede, in particolare nel caso di conferimento delle supplenze annuali sino al termine delle attività didattiche da Gps, nel caso di rinuncia all’assegnazione della supplenza conferita o di mancata assunzione in servizio nel caso si sia individuati quali destinatari di supplenza, la bozza di ordinanza prevede che questi aspiranti non potranno partecipare a ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze per tutte le graduatorie per cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento e quindi in questo caso la sanzione è limitata all’anno scolastico in corso e questa limitazione vale anche in presenza di disponibilità sopravvenute, quindi per quell’anno scolastico per tutte le graduatorie in cui sono inseriti non potranno più avere attribuite supplenze”.
“L’ipotesi della rinuncia comporta la perdita di conseguire supplenze annuali e supplenze temporanee sia sulla base delle Gae sia sulla base delle Gps e in caso di esaurimento in capienza, anche dalle graduatorie d’istituto per tutte le classi di concorso e i posti d’insegnamento in cui sono inseriti e per tutto l’anno scolastico in corso quindi si ha una paralisi totale dalla possibilità di conseguire supplenze, una sanzione particolarmente severa. Ancora peggio nel caso di abbandono del servizio, lì in qualche modo è comprensibile la reazione dell’amministrazione abbastanza restrittiva. Qui la bozza di ordinanza non prevede più l’ipotesi di mancata applicazione delle sanzioni in caso di giustificati motivi che inducano il supplente ad abbandonare. Qui, non contemplandosi questa ipotesi, si prevede una sanzione radicale, a prescindere dai motivi. In caso di abbandono del servizio è prevista la perdita della possibilità di conseguire supplenze annuali e supplenze temporanee sia dalle Gae, sia dalle Gps, sia (in caso di esaurimento di queste) dalle graduatorie d’istituto, per tutte le classi di concorso e per tutte le tipologie di posto per i quali si è inseriti in graduatoria per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie, per tutto il biennio di validità delle graduatorie, quindi la sanzione non è limitata all’anno scolastico in corso ma vale per tutta la durata legale delle graduatorie”.
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