Graduatorie

GPS, si valuterà il servizio fino al termine del contratto anche se successivo alla presentazione delle istanze

Nel prossimo aggiornamento delle GPS, si valuterà l’intero anno in corso sia in termini di punteggio (12 pp.) che come requisito per l’inserimento nella II fascia del sostegno (per cui si considera anche l’anno in corso come terza annualità).

Ad anticiparlo è la UIL Scuola, che nel resoconto dell’ultimo incontro tra OO.SS. e Ministero dell’Istruzione ha fatto sapere quali saranno le richieste accolte rispetto a quanto richiesto dalle Organizzazioni sindacali.

In merito al punteggio del servizio, dunque, non si valuterà solo il servizio effettivamente prestato fino alla data di presentazione della domanda ma si prenderà in considerazione il contratto in essere del docente che successivamente dovrà essere confermato come servizio effettivamente prestato. Questo discorso vale anche per chi mira ad un miglioramento del punteggio rispetto alla data di presentazione delle domande.

Pertanto, ad esempio, il docente che ha un contratto fino al 30 giugno 2022 oppure dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni potrà far valere questo contratto (con la massima valutazione del punteggio prevista) indipendentemente dalla data di presentazione delle istanze. Successivamente il docente dovrà confermare tale punteggio.

Altra richiesta accolta dal MI riguarda lo scioglimento della riserva per gli abilitati/specializzati. Il Ministero si è reso disponibile a spostare la data del 15 luglio a quella del 20 luglio 2022.

Per la presentazione delle domande il Ministero conferma la volontà di chiudere la procedura entro le prime settimane di maggio.

Non ci sarebbero invece stati ripensamenti sulla questione delle sanzioni, con l’introduzione di nuove sanzioni molto più rigide rispetto al biennio precedente. È addirittura prevista la cancellazione per due anni, l’intero periodo di vigenza delle graduatorie, per chi abbandona una supplenza (sia da GAE/GPS sia dalle graduatorie di istituto) oppure la cancellazione dalla graduatoria di infanzia e primaria anche se si rifiuta la chiamata per una supplenza breve fino a 10 giorni. Inoltre, il rifiuto comporta la cancellazione per tutte le graduatorie del relativo grado (es. se si rifiuta una supplenza di un giorno dalla scuola primaria posto comune, anche se supplenze brevi fino ai 10 giorni, si sarà cancellati non solo dalla stessa graduatoria di posto comune ma anche da quella di sostegno, qualora il docente vi sia inserito).

Resta infine confermata la procedura informatica così come sperimentata nell’anno in corso.

Lara La Gatta

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