In attesa che gli uffici scolastici regionali pubblichino i relativi bandi, cerchiamo di chiarire chi può fare domanda e quali servizi sono considerati validi per essere ammessi nella graduatoria 24 mesi.
Possono fare domanda, per la provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando, oltre agli aspiranti già inseriti per aggiornare il punteggio, coloro che hanno maturato un periodo di servizio nelle scuole dello Stato per almeno 24 mesi di servizio senza demerito. Si evidenzia comunque che la domanda per aggiornare o essere ammessi nella graduatoria ad esaurimento per i profili del personale ATA non è obbligatoria.
Le graduatorie permanenti 24 mesi riguardano nello specifico i concorsi per soli titoli, che hanno un carattere permanente e che si aggiornano annualmente. Ciò consente, a coloro che presentano la domanda per la prima volta, di essere inclusi nel posto corrispondere al proprio punteggio ai candidati già compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, di conservare il proprio posto ed ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli. Quest’ultimo caso è possibile solo tramite presentazione di apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli entro i termini previsti dal bando.
Ai fini di raggiungere i 24 mesi sono da conteggiare:
• Tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza per (congedi parentali).
• Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all’impedimento dell’assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria)
• I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l’anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero)
• Tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt.32 e 33 del D.L.vo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30%
• I periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell’art.19 del CCNL 2006/09 (artt. 12-19 del CCNL).
Ai fini dell’attribuzione del punteggio spettante, oltre al servizio specifico nel profilo per il quale si produce domanda sono valutabili:
• il servizio svolto in un profilo superiore,
• il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva,
• il servizio svolto presso enti pubblici ,
• il servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali,
• il servizio prestato nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d’Aosta,
• il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85),
• il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia ;
• il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato al “ servizio prestato in altre Amministrazioni”.
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