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Graduatoria di Istituto, ecco la norma che i DS sono obbligati a seguire

Tra le novità più importati del nuovo CCNI mobilità 2019-2022, la cui ipotesi è stata firmata il 31 dicembre 2018, c’è quella che obbliga i Dirigenti scolastici a rispettare la graduatoria di Istituto per assegnare i posti ubicati in plessi che si trovano in altro comune rispetto a quello che è sede principale di organico.

Norma che obbliga i DS a seguire le graduatorie interne

La norma di riferimento che obbliga il Dirigente scolastico a scorrere la graduatoria di Istituto per individuare il docente che dovrà essere assegnato su un posto sito in comune diverso dal comune principale della scuola, è l’art.3, comma 5, dell’ipotesi di CCNI mobilità 2019-2022. In tale norma contrattuale è scritto che in applicazione dell’art 1 comma 5 della legge 107/15 che prevede: al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa, per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 , ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico di riferimento. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui al successivo articolo 13.

Ecco chi occupa le cattedre orario esterne ex novo

È importante conoscere la normativa che dovrà essere utilizzata per l’assegnazione dei docenti alle cattedre orario esterne ex novo.

A tal proposito è utile leggere il comma 8 dell’art.11 dell’ipotesi del CCNI sulla mobilità 2019-2022. In tale comma è specificato che, qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto aggiornata con i titoli posseduti al successivo 31 agosto tenendo conto delle successive disposizioni riferite ai titolari trasferiti dal successivo 1° settembre e con la precisazione di cui all’art. 13, comma 3, lett. c del suddetto contratto. In presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze art. 13 comma 1 dell’ipotesi di CCNI sulla mobilità 2019-2022 o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d’istituto.

Bisogna specificare che in riferimento a quanto previsto all’art. 11 comma 8 dell’ipotesi di CCNI 2019-2022, il diritto all’esclusione dei beneficiari delle precedenze di cui all’art.13 comma 2 del suddetto contratto dalla graduatoria per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario esterne costituite tra scuole di comuni diversi (o distretti subcomunali diversi).

Per cui se la cattedra orario esterna su stesso comune non è richiesta volontariamente da nessuno, per l’assegnazione di questa ad un docente della scuola, si applica rigidamente la graduatoria d’Istituto aggiornata al successivo 31 agosto 2019, in cui dovranno comparire anche i docenti esclusi da essa per le precedenze come ad esempio i benefici della legge 104/92.

Lucio Ficara

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