Si ricorda che le graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto potrà essere pubblicata dal 27 aprile al 11 maggio 2018, ovvero nei quindici giorni successivi al termine di presentazione delle domande di mobilità dei docenti. Tale termine è stato fissato nell’O.M. 207/2018 all’art.2 comma 1, dove è scritto che i docenti possono presentare istanza di mobilità a partire dal 3 aprile fino al 26 aprile.
PUNTEGGI ESIGENZE DI FAMIGLIA PER I DOCENTI INSERITI IN GRADUATORIA DI ISTITUTO
È utile sapere che nell’anzianità di servizio calcolata per le graduatorie di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto non si tiene conto dell’anno scolastico in corso. Per quanto attiene la valutazione dei titoli, vengono considerati solo quelli posseduti entro il termine di presentazione delle istanze online di mobilità, ovvero il 26 aprile 2018. Nella valutazione delle esigenze di famiglia è necessario che anche queste sussistano alla data della presentazione della domanda di mobilità. Soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento, quindi i figli che abbiano già compiuto 6 anni o diciotto anni entro il 26 aprile 2018, verranno trattati, in riferimento al punteggio, a coloro che li compiranno fino al 31 dicembre 2018. Si ricorda che per ogni figlio di età inferiore ai 6 anni, spettano punti 4, mentre tra i 6 e i 18 anni punti 3. Per quanto attiene il ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli, spettano 6 punti. Bisogna specificare che ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del docente soprannumerario, le esigenze di famiglia, sono da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità o di incarico triennale. Il punteggio del suddetto ricongiungimento vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente, ma spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (Cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità.
PUNTEGGIO DEL SERVIZIO NELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO
È utile sapere che le tabelle per calcolare il punteggio dell’anzianità del servizio dei docenti da inserire nelle graduatorie di Istituto, sono quelle della mobilità d’ufficio. Per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza, sono concessi 6 punti. È importante ricordare che per la costituzione delle graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari, il punteggio pre-ruolo viene dimezzato per i primi 4 anni e ridotto dei due terzi per ogni anno scolastico (valutabile ai fini della ricostruzione della carriera) successivo al quarto anno di pre-ruolo. Quindi al punteggio pre-ruolo saranno assegnati 3 punti per ogni anno, fino ad un massimo di 4 anni, successivamente al quarto anno verranno assegnati solo 2 punti. Nella mobilità d’ufficio e quindi anche nelle graduatorie interne di Istituto in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni) ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi), analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado. Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni), sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi) se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia.
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