Dal 6 aprile al 20 aprile è tempo regolare della pubblicazione provvisoria delle graduatorie interne di istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari. Specifichiamo, visto che molti docenti segnalano numerosi errori commessi dalle segreterie scolastiche nel redigere le graduatorie interne di Istituto, chi sono quei docenti che non devono essere graduati e chi invece deve essere messo in coda a tale graduatoria.
Ai sensi dell’art.13, comma 2 lettera a), del CCNI mobilità 2019-2022 del 6 marzo 2019, i docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) del comma 1 del succitato articolo, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento.
I docenti che vengono esclusi dall’essere graduati, ma che comunque devono produrre regolare documentazione per il calcolo del punteggio e per i diritti dei benefici di precedenza, sono le seguenti categorie: I) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120); personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82); III) 1) disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; 2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); 3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del D.L.vo n. 297/94; IV) Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale (legge 104/92, art.33, commi 5 e 7); VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali.
È importante specificare che l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito. Inoltre è di fondamentale importanza ricordare che qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV. Per cui se il docente X assiste il genitore, in qualità di figlio referente unico il genitore (art.3, comma 3, della legge 104/92), nel comune A e l’Istituto di titolarità in cui viene fatta la graduatoria interna si trova nel comune B, allora il docente per potere usufruire del diritto alla precedenza e quindi all’esclusione dalla graduatoria, deve avere presentato domanda di trasferimento verso il comune A o una scuola del comune A utilizzando la stessa precedenza. È importante sottolineare che la particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto IV) nella mobilità a domanda, quindi anche per l’esclusione dalla graduatoria di Istituto per individuare i docenti perdenti posto, deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili. Quindi mentre per godere della precedenza, art.33, commi 5 e 7 della legge 104/92 ( per assistere il genitore), che esclude il docente dall’essere graduato nella graduatoria interna, bisogna che la situazione di gravità (art.3 comma 3) del genitore, sia di carattere permanente, invece per l’assistenza verso i figli non c’è necessità di uno stato di gravità permanente, è sufficiente anche una certificazione con rivedibilità purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.
Riguardo il punto III riferito ai docenti disabili ai sensi dell’art.21 della legge 104/1992, bisogna specificare che oltre ad avere un’invalidità superiore ai due terzi, devono risultare almeno persone handicappate ai sensi dell’art.3, comma1 della legge 104/92.
Per l’individuazione del docente soprannumerario dalla graduatoria di Istituto, bisogna sottolineare che vengono messi in coda, formando una graduatoria degli accodati, i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dall’1 settembre 2018 per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo. Mentre sono graduati prioritariamente e quindi sopravanzano i suddetti accodati, docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse. Mentre come abbiamo specificato precedentemente, i docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 sono esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo. In ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
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