Siamo in periodo di iscrizioni degli alunni alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado, l’esito numerico degli iscritti di ogni scuola si conoscerà il prossimo 1 febbraio 2020. Da tali esiti dipenderanno gli organici dell’autonomia 2020/2021 e di conseguenza le situazioni dei docenti perdenti posto individuati dalla graduatoria interna di Istituto. Ecco come sarà stabilito l’ordine di inserimento in tali graduatorie.
Ai sensi dell’art.19, comma 7, del CCNI mobilità 2019-2022, per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:
I docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 sono esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo.
Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
Anche per la scuola secondaria di I e II grado valgono le stesse identiche regole descritte per la scuola dell’Infanzia e primaria. La norma di riferimento è il comma 11 dell’art.21 del CCNI mobilità 2019-2022. Per cui se un docente è stato trasferito a domanda volontaria senza alcuna precedenza in una scuola a partire dall’1 settembre 2019, nella graduatoria interna per l’individuazione dei docenti soprannumerari verrà accodato ai docenti che già erano titolari in quella scuola dagli anni precedenti. Questo accodamento non si applica ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, infatti questi docenti entreranno a pettine nella graduatoria interna, non si applica nemmeno ai docenti che pur essendosi trasferiti a domanda volontaria, sempre dall’1 settembre 2019, sono beneficiari di una tra le seguenti precedenze ai punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 del CCNI mobilità, anche perché costoro saranno esclusi dalla graduatoria interna di Istituto per l’individuazione dei perdenti posto.
In ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
Si rammenta che negli istituti funzionanti con corsi diurni e corsi serali, poiché l’organico dei corsi serali va considerato distinto da quello dei corsi diurni, la posizione di soprannumero va individuata con riferimento all’organico dei corsi diurni se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi diurni, ovvero all’organico dei corsi serali se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi serali.
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