Personale

Graduatoria interna: la continuità del servizio si valuta prima del triennio

In alcune scuole, dopo la pubblicazione delle graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari, si è potuto constatare che i docenti che hanno uno o due anni di anzianità del servizio continuativi nella stessa scuola di titolarità, non hanno avuto riconosciuti i 2 o 4 punti di continuità. Si tratta di un errore verso cui reclamare.

NORMATIVA SUL PUNTEGGIO DELLA CONTINUITA’ DEL SERVIZIO NELLE GRADUATORIE INTERNE

 Per quanto riguarda la continuità per le graduatorie interne della scuola per l’individuazione dei perdenti posto, il punteggio della continuità del servizio prescinde dal triennio, a differenza della mobilità volontaria dove per avere riconosciuto tale punteggio bisogna avere già maturato, escluso l’anno scolastico in corso, tre anni consecutivi di servizio nella scuola di titolarità.

È utile sapere che la nota 5 bis della tabella valutazione dei titoli del contratto di mobilità 2018/2019 specifica che, ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio, si prescinde dall’avere effettuato almeno un triennio di servizio continuativo nell’attuale scuola di titolarità. Fermo restando quanto precisato nella nota 5 della tabella di valutazione dei titoli del contratto mobilità, la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità viene valutata a partire da subito, escluso l’anno in corso, per ogni anno di servizio. Quindi a partire dal secondo anno di servizio nella stessa scuola di titolarità o scuola di incarico per chi è titolare su ambito, il docente può richiedere la valutazione di 2 punti per ogni anno scolastico prestato senza soluzione di continuità entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno scolastico prestato oltre il quinquennio. L’anno di prova non viene considerato come anno di titolarità e quindi esce fuori dal calcolo degli anni di continuità.

I LETTORI CI SCRIVONO PER UN CHIARIMENTO SUL PUNTEGGIO DI CONTINUITA’

“Ho svolto l’anno di prova dopo l’immissione in ruolo in un istituto superiore del comune X; l’anno successivo ho ottenuto la sede definitiva, in seguito a mobilità, nello stesso istituto; quest’anno è il terzo anno che insegno consecutivamente sempre nello stesso istituto. Una mia collega ha effettuato il mio stesso percorso, in più lei ha insegnato sempre nello stesso istituto l’anno prima che arrivassi io, come precaria, incaricata dal provveditorato.  Quanto spetta di punteggio di continuità sia a me sia alla collega?”

RISPOSTA ALLA DOMANDA FATTA DAL NOSTRO LETTORE

Premettiamo, come suddetto, che l’anno di prova non vale come anno di continuità. Per cui l’anno di continuità che il docente che ha posto la domanda potrà fare valere in graduatoria interna di Istituto è solo l’anno scorso in quanto l’anno in corso non si valuta. Per cui spettano 2 punti di continuità dell’anno scolastico 2016/2017. Anche la collega citata nella domanda del nostro lettore, dovrà avere solo 2 punti di continuità, in quanto l’anno da precaria (che come servizio vale 3 punti se entro i primi quattro anni di pre ruolo o addirittura 2 se oltre il quarto anno di pre ruolo) non dà diritto, sulla base del CCNI dell’11 aprile 2018, ad alcun punteggio di continuità.

Lucio Ficara

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