Una docente titolare in una scuola del comune A ma residente con il marito nel comune B, distante solo 5 chilometri dal comune A, chiede se nella graduatoria interna di Istituto ha diritto a vedersi riconosciuti i 6 punti per il coniuge. Rispondiamo che in tale circostanza una docente non dovrebbe avere diritto a vedersi riconosciuti i 6 punti per il coniuge nella graduatoria di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto per l’anno scolastico 2023-2024, ma invece li dovrebbe avere riconosciuti se nel comune B non esistesse una scuola richiedibile dalla docente in fase di mobilità e se il comune B fosse il comune viciniore del comune A.
Considerando il calcolo dei punteggi della mobilità 2023-2024 in riferimento ai trasferimenti dei docenti, il punteggio (sei punti) per il ricongiungimento al coniuge (è bene ricordare che ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile), ovvero, per chi non ha coniuge o per chi è separato giudizialmente o consensualmente con atto omologo del Tribunale, ai genitori o figli, spetta solamente per la mobilità territoriale (trasferimento) verso il comune di residenza del familiare a cui si intende ricongiungersi. Nel caso specifico della graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto, bisogna specificare che ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità sono valutate nella seguente maniera:
lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità.
Il docente che chiede mobilità all’interno dello stesso comune, Fatta eccezione dei comuni metropolitani con più sub-distretti, in cui risiede il coniuge (oppure i genitori o figli nel caso di docenti non coniugati o separati), non avrà calcolato il punteggio dei 6 punti di ricongiungimento. Il docente che chiede trasferimento volontario (non all’interno del comune in cui è già ricongiunto) o viene trasferito d’ufficio dal comune in cui è ricongiunto, perché perdente posto, avrà valutato sia il punteggio di ricongiungimento per il comune in cui risiede il familiare a cui intende ricongiungersi, sia il punteggio per ogni figlio di età inferiore ai 6 anni (4 punti) che per ogni figlio di età compresa tra i 6 e i 18 anni (3 punti).
Il docente che chiede invece un semplice passaggio di cattedra, non potrà in ogni caso inserire i 6 punti di ricongiungimento al coniuge nel comune di residenza, e non potrà nemmeno avere conteggiato i punteggi riferibili a figli di età inferiore ai 6 o che abbiano un’età compresa fra i sei e i diciotto anni, o ancora i punti riferiti al comune dove si intende assistere un figlio o un genitore.
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