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Graduatoria sostegno nella secondaria di I grado va fatta per tipologie

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Nella compilazione delle graduatorie interne per l’individuazione dei docenti perdenti posto, la graduatoria di sostegno nella scuola secondaria di I grado va fatta per ciascuna tipologia o area di minorazione. Nella secondaria di I grado, cosi come anche per la primaria, l’individuazione del soprannumerario avviene per area, mentre per la secondaria di II grado la soprannumerarietà avviene senza distinzione delle singole aree di sostegno.

Secondaria di I grado aree di sostegno distinte

Ai sensi dell’art.21, comma 1, del CCNI mobilità 2019-2022, relativamente ai posti di insegnamento costituiti nella scuola secondaria di I grado con attività di sostegno, l’individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata, altrettanto distintamente, per ciascuna tipologia: A) minorati della vista; B) minorati dell’udito; C) minorati psicofisici, secondo le modalità e i criteri fissati nel presente articolo. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nella stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa con precedenza a domanda o d’ufficio al trasferimento su tale posto. Nella scuola secondaria di II grado con attività di sostegno, l’individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata senza distinzione delle singole aree di sostegno.

Individuazione docente soprannumerario

Ai sensi dell’art.21, comma 11, del CCNI mobilità 2019-2022, per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:

  1. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo (i docenti che hanno avuto trasferimento o sono entrati di ruolo a partire dall’1 settembre 2018).
  2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

È utile sottolineare che in entrambi i casi su esposti i docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) (coloro che fruiscono della legge 104/92 o sono bisognosi delle cure continuative) e VII) (personale che ricopre cariche pubbliche negli enti locali con precedenza temporanea fino a scadenza mandato) dell’art. 13 sono esclusi da tale graduatoria. In ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

Ecco chi viene escluso dalla graduatoria interna

Come suddetto i docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) dell’art.13 del CCNI mobilità del 6 marzo 2019 non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). A tal proposito si precisa che: a) l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito. b) qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV.