Il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato gli Uffici scolastici regionali alla pubblicazione dei bandi di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti per i profili professionali del personale Ata di cui all’art. 554 del decreto legislativo n.297/1994.
Anche per le graduatorie permanenti, si presentano tuttavia le stesse criticità delle tabelle di valutazione titoli delle graduatorie di istituto, così come abbiamo precedentemente evidenziato.
Anche per le graduatorie provinciali permanenti si pone in primo luogo il problema della valutazione dimezzata dei servizi prestati presso le scuole paritarie.
Proprio relativamente a questa tipologia di graduatorie, avevamo già segnalato come il Tar Lazio, con sentenza del 15 gennaio 2021, abbia ritenuto estensibile anche al personale Ata un principio ormai consolidato per le graduatorie del personale docente, ossia la valutabilità per intero del servizio prestato presso le scuole paritarie.
La previsione di un punteggio dimezzato per il prestato presso scuole paritarie, a parere del giudice amministrativo, appare illegittima per violazione della l. n. 62 del 2000, della l. n. 107 del 2015, del d. m. n. 94 del 2016 e per la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione.
Altro punto critico delle tabelle di valutazione delle graduatorie permanenti, così come abbiamo evidenziato per le graduatorie di istituto per il personale Ata, è rappresentato dalla mancata previsione, in maniera espressa, della valutabilità dei servizi prestati negli enti di formazione professionale.
La giurisprudenza pronunciatasi in materia ha evidenziato, che la mancata valutazione dei servizi prestati presso gli enti di formazione professionale è stata considerata una violazione della normativa in materia di obbligo formativo, anche tenuto conto che il sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dell’istruzione secondaria superiore e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale.
Alla luce del complessivo quadro normativo vigente infatti, il sistema educativo di istruzione e formazione, cui si accede a seguito del superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è costituito in un unicum dal sistema dell’istruzione secondaria superiore e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale.
Consigliamo pertanto agli aspiranti di dichiarare in domanda tutti i servizi prestati presso gli enti di formazione professionale.
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