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Graduatorie 24 mesi Ata: i punti deboli delle tabelle di valutazione [VIDEO]

Con nota del 31 marzo, il Ministero dell’Istruzione ha dato il via agli Uffici scolastici regionali per la pubblicazione dei bandi di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti per i profili professionali del personale Ata di cui all’art. 554 del decreto legislativo n.297/1994.

Le funzioni Polis per la presentazione delle istanze saranno aperte dal 23 aprile al 14 maggio 2021

Così come abbiamo evidenziato in occasione dell’avvio della procedura di aggiornamento delle graduatorie di istituto per il personale Ata, che si concluderà, vista la proroga, il 26 aprile, per le graduatorie permanenti si presentano i medesimi profili di criticità delle tabelle di valutazione titoli.

Il servizio prestato nelle scuole paritarie

Anche per le graduatorie permanenti del personale Ata si pone il problema della valutazione dimezzata dei servizi prestati presso le scuole paritarie.

Tuttavia avevamo già evidenziato come, proprio relativamente a questa tipologia di graduatorie, con recente sentenza del 15 gennaio 2021 il Tar Lazio ha ritenuto estensibile anche al personale Ata un principio ormai consolidato per le graduatorie del personale docente, ossia la valutabilità per intero del servizio prestato presso le scuole paritarie.

La pronuncia del Tar, in particolare, evidenzia che la previsione di un punteggio dimezzato per il prestato presso scuole paritarie appare illegittimo per violazione della l. n. 62 del 2000, della l. n. 107 del 2015, del d. m. n. 94 del 2016 e per la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione.

I servizi prestati nella Formazione professionale

Anche per le graduatorie permanenti si pone, inoltre, l’altro problema che abbiamo evidenziato per le graduatorie di istituto per il personale Ata, ossia la mancata previsione, in maniera espressa, della valutabilità dei servizi prestati negli enti di formazione professionale.

In particolare, dalla giurisprudenza pronunciatasi in materia, la mancata valutazione dei servizi prestati presso gli enti di formazione professionale è stata considerata una violazione della normativa in materia di obbligo formativo, anche tenuto conto che il sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dell’istruzione secondaria superiore e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale.

Alla luce del complessivo quadro normativo vigente infatti, il sistema educativo di istruzione e formazione, cui si accede a seguito del superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è costituito in un unicum dal sistema dell’istruzione secondaria superiore e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale.

Consigliamo pertanto agli aspiranti di dichiarare in domanda tutti i servizi prestati presso gli enti di formazione professionale.

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Dino Caudullo

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