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Graduatorie ad esaurimento, aggiornamento “frettoloso”

Si tratta del decreto n. 44 del 12 maggio 2011 con i rispettivi allegati. 
Il Miur senza attendere la firma del Presidente della Repubblica e la relativa pubblicazione del Decreto legge sullo Sviluppo, nel quale il Governo ha inserito specifiche disposizioni proprio sulle graduatorie ad esaurimento (in estensione a tre anni della validità delle stesse), ha pubblicato in data odierna il bando per l’aggiornamento delle Gae.
Al momento è prevista la validità per il prossimo biennio 2011-2013 delle graduatorie, fatta salva l’eventuale proroga per un ulteriore anno tramite il decreto legge in attesa di pubblicazione.

 
Le principali novità per il prossimo biennio
 
La novità più eclatante, in conseguenza della sentenza n.41/2011 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 aggiunto dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, è l’eliminazione della possibilità di inserimento nelle tre province aggiuntive rispetto alla provincia principale di inserimento, con il conseguente annullamento delle graduatorie “di coda” compilate per il biennio 2009/2011 in attuazione del D.M. n. 42 del dell’8 aprile 2009.
In buona sostanza si ritorna al passato.
È prevista, infatti, la possibilità di mantenere l’inserimento nelle graduatorie di una sola provincia a scelta del candidato, salva la possibilità di chiedere il trasferimento dall’attuale provincia ad un’altra; in quest’ultimo caso, in ossequio all’indirizzo dettato dalla Corte Costituzionale, l’inserimento nelle Gae dell’altra provincia avverrà “a pettine” (ovvero “nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di
contestuale richiesta”).
Il trasferimento nelle graduatorie di altra provincia, come detto, avverrà “a pettine”, ovvero nella corrispondente fascia di appartenenza con il proprio punteggio, e comporterà automaticamente il trasferimento da tutte le graduatorie in cui l’aspirante è iscritto (ad esempio, se un docente è inserito in più graduatorie per più classi di concorso o gradi di scuola, verrà trasferito per tutte le classi di concorso o gradi di scuola) con la conseguentemente cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza.
A fronte delle oscillanti pronunce della giustizia amministrativa e della sentenza della Corte costituzionale n. 11/2007, il D.M. 44/2011 precisa che non è possibile lo spostamento del punteggio da una graduatoria ad un’altra, ivi compresi i 24 punti attribuiti per la frequenza dei corso Ssis, che rimane la doppia valutazione dei servizi svolti nelle scuole delle piccole isole e degli istituti penitenziari, nonché nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni di montagna, limitatamente al periodo dall’a.s. 2003/2004 fino al 31 agosto 2007 e che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.
Una delusione per quanti attendevano la riapertura dei termini per l’aggiornamento per potersi inserire ex novo nelle graduatorie.
Il bando pubblicato il 12 maggio non prevede infatti alcuna possibilità di nuovi inserimenti in graduatoria, nemmeno in favore di coloro i quali hanno partecipato al secondo ciclo dei corsi BI.FOR.DOC. Questo in effetti è un punto critico del decreto, che presta il fianco a possibili ricorsi, considerato che nei precedenti bandi, anche dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, erano stati consentiti nuovi inserimenti in favore di coloro i quali avevano frequentato specifici corsi finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento.
Merita infine di essere segnalata una recente novità legislativa che, recepita dal bando di aggiornamento delle graduatorie, non farà felici i precari “di lungo corso”.
Nel preambolo, il D.M. 44/2011 fa infatti riferimento al il Dlgs n. 212 del 13 dicembre 2010 che ha abrogato, tra l’altro, la Legge n.160 del 19 marzo 1955, recante norme sullo stato giuridico del personale non di ruolo della scuola.
La citata legge, tra l’altro, consentiva al personale docente non di ruolo la permanenza in servizio, comunque la permanenza in graduatoria fino al compimento del 70° anno di età.
 
Per visionare gli Allegati, consulta il box “Approfondimenti” di questa pagina.
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