L’Adunanza plenaria del consiglio di Stato infatti, con sentenza n.11 del 12 luglio scorso ha evidenziato che, “in merito alle controversie inerenti la giusta posizione degli insegnanti nelle graduatorie, sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario, stante la situazione giuridica protetta, la natura dell’attività esercitata dall’Amministrazione e l’assenza di una vera e propria procedura concorsuale. In tal senso, infatti, si evidenzia che si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico a seguito della già avvenuta instaurazione del rapporto di pubblico impiego, sì da non potersi configurare una procedura concorsuale diretta all’assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale della giurisdizione del Giudice Amministrativo. Altresì, nell’accertamento della giusta posizione o collocazione nella graduatoria permanente o ad esaurimento degli insegnanti, vengono presi in considerazione atti che sono ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi, poiché la pretesa consiste nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e, quindi, di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione.
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