Al Ministro dell’Istruzione Roma
e p.c. Al Presidente del Consiglio dei Ministri Roma
Oggetto: Richiesta di annullamento in autotutela del D.M. dell’1/4/2014 n. 235
Le graduatorie provinciali ad esaurimento per il reclutamento del personale scolastico, stabilite ai sensi dell’art. 1 comma 605 della legge n. 296/2006, sono la “cristallizzazione” delle precedenti graduatorie permanenti.
Il legislatore indicò precise condizioni in base alle quali era possibile l’inserimento dei docenti in dette graduatorie per il biennio 2007-2008.
Non stabili l’aggiornamento periodico, né l’integrazione dall’esterno alle stesse graduatorie provinciali ad esaurimento.
Essendo le graduatorie ad esaurimento la “cristallizzazione” o atto conclusivo delle graduatorie permanenti, il Miur non ritenne dover emanare un regolamento che disciplinasse le modalità di formazione e di funzionamento di dette graduatorie.
Regolamento emanato con D.M. n. 123/2010 per le graduatorie permanenti.
Nella sentenza n. 41/2011 della Corte Costituzionale è riportata l’osservazione dell’Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri:”…Che l’art. 1, comma 605, lett. c) della legge n. 296/2006, oggetto di interpretazione da parte dell’art. 1, comma 4/ter, del D.L. n. 134/2009, nel trasformare le graduatorie permanenti dei docenti in graduatorie ad esaurimento, non ha previsto i criteri per la gestione di queste ultime e, in particolare, non ha preso in considerazione la possibilità per i docenti di spostarsi sul territorio nazionale”.
La Corte Costituzionale dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4/ter, del decreto legge n. 134/2009, convertito nella legge n. 167/2009.
Veniva dichiarata illegittima la norma che stabiliva il trasferimento dei docenti da altre graduatorie ad esaurimento provinciali per il biennio 2009-2010.
Dopo tale dichiarazione di illegittimità costituzionale, il legislatore non ritenuto intervenire con altra norma, tanto da legittimare il trasferimento periodico dei docenti da una graduatoria provinciale ad un’altra.
Ciò non è avvenuto,non per mera dimenticanza,ma perché la introduzione dei trasferimenti sarebbe stata in contrasto con la finalità delle graduatorie ad esaurimento e in particolare avrebbe pregiudicato la posizione dei docenti già iscritti nella graduatoria in cui sarebbero entrati a far parte i docenti richiedenti il trasferimento e il relativo inserimento.
In mancanza di una specifica legge sui trasferimenti da una graduatoria ad esaurimento provinciale ad un’altra e in violazione dell’art1 comma 605 n. 296/2006, il Ministro dell’Istruzione ha emanato il DM 235/2014, di cui si chiede, per le ragioni espresse innanzi, l’annullamento in autotutela, ai sensi della legge 241/1990.
Si chiede una risposta ai sensi della legge n. 241/1990
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