In occasione della pubblicazione delle graduatorie per il personale Ata, non mancano i dubbi tra gli interessati in ordine alla corretta valutazione dei servizi prestati.
Di seguito alcune “pillole” che si spera possano risultare utili ai candidati.
La tabella valutazione titoli riconosce un punteggio di 0,60 per ogni anno di “Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici”.
A rigore, pertanto, non essendo le ASL “amministrazioni statali” in senso stretto, tale servizio non dovrebbe essere valutato.
Sul punto, si è recentemente pronunciata la Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza depositata il 4 marzo 2021.
La Corte ha osservato che il D.Lgs. n. 165/2021 intende per amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale.
Del resto, nello schema della domanda di inserimento, i concorrenti dovevano dichiarare il servizio prestato senza demerito “in altre amministrazioni pubbliche”.
Ciò sta a dimostrare che anche per il Ministero la locuzione “amministrazioni statali” è equivalente alla locuzione “amministrazioni pubbliche”.
Nello stesso senso, si è pronunciato il Consiglio di Stato, con un parere reso in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato (sez. II, parere reso in data 01.12.2014).
Leggendo le Avvertenze nell’Allegato A al DM n. 50/2021, il servizio militare di leva (nonchè i servizi sostitutivi assimilati per legge) è valutabile solo se prestato in costanza di nomina.
Qualora non sia stato prestato in costanza di nomina, è considerato come servizio reso alle dipendenze delle Amministrazioni statali.
Si tratta di una differenza di non poco conto, perché mentre nel primo caso spetterebbero 6 punti, nel caso di servizio reso alle dipendenze delle Amministrazioni statali, come si è visto, vengono assegnati appena punti 0,6.
Sulla questione si è pronunciata favorevolmente la Corte di Cassazione, che è anche tornata recentemente a ribadire la propria interpretazione con ordinanza depositata il 31 maggio 2021, confermando un orientamento ormai costante (Cass. n. 5679/2020).
Il principio del riconoscimento del servizio militare è enunciato a chiare lettere nel Testo Unico della Scuola (D. Lgs. n. 297/1994) che -per quanto riguarda i docenti – all’art.485, comma 7, dispone: “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Analoga disposizione è contenuta nell’art. 569, comma 3, per quanto riguarda il personale ATA.
Per l’Amministrazione tale regola riguarderebbe solo la ricostruzione di carriera (dunque i dipendenti di ruolo) e non le graduatorie per le supplenze, sebbene le norme in commento prevedano in modo inequivocabile che il principio abbia carattere generale (valido a tutti gli effetti).
Fatto sta che nei decreti ministeriali di aggiornamento delle graduatorie -e nello stesso D.M. n. 50/202160/2020 che disciplina l’aggiornamento delle graduatorie per il personale Ata- è previsto il riconoscimento del servizio militare solo se “prestato in costanza di nomina”, circostanza del tutto aleatoria e piuttosto difficile da verificarsi in concreto.
Purtroppo, persino dopo due pronunce della Corte di Cassazione), il Ministero rimane fermo sulle proprie posizioni, rifiutando di adeguarsi a quanto stabilito dal più alto organo giurisdizionale.
Eppure, l’adeguamento all’interpretazione giudiziale non avrebbe alcuna conseguenza sul piano erariale e potrebbe ridurre (almeno in parte) l’enorme mole di contenzioso che grava sull’Amministrazione.
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